Promessa di pagamento e ricognizione di debito pure o titolate



Si distingue tra promessa di pagamento e ricognizione di debito pure e titolate.

Le prime sono dette pure quando non evocano il rapporto fondamentale che costituisce la causa giustificativa del diritto di credito che il dichiarante promette o riconosce di dover pagare nota1 . Es.: Tizio promette di pagare 100 a Caio ovvero Tizio si riconosce debitore di 100 nei confronti di Caio.

Nella pratica si dà frequentemente il caso in cui il dichiarante in qualche modo fa menzione o si riferisce al rapporto che costituisce la giustificazione del debito. Es: Tizio si riconosce debitore di 100 nei confronti di Caio con riferimento alla fornitura di un certo materiale appena consegnata. Tizio promette a Caio di pagare 100 in relazione alla vendita di un autoveicolo. Queste dichiarazioni si definiscono titolate proprio perché valgono a connotare, a descrivere la causale del credito enunciato: alla promessa di pagare una certa somma ad un determinato soggetto ovvero alla dichiarazione di riconoscersene debitore, si accompagna la menzione del titolo che sorregge l'obbligazione (expressio causae) nota2.

L'esplicitazione della causa debendi non rimane senza conseguenze giuridiche. Essa, in particolare, rende più agevole la situazione probatoria del dichiarante, poiché il contenuto della prova contraria che egli è tenuto a fornire, se vuole vincere la presunzione juris tantum di cui all'art. 1988 cod. civ. , rinviene una precisazione proprio nella titolazione della promessa o della ricognizionenota3 .

In altri termini, mentre nella promessa di pagamento pura il dichiarante deve dimostrare, per non essere costretto ad adempiere, che non sussiste alcuna situazione debitoria in relazione ad ogni eventuale fonte di obbligazione, nella promessa di pagamento titolata, al contrario, il dichiarante delimita a priori il rapporto in riferimento al quale potrà eventualmente fornire la prova nota4 dell'inesistenza di una posizione a debito (Cass. Civ. Sez. III, 3173/93 ; Cass. Civ. Sez. II, 4011/95 ; Cass. Civ. Sez. III, 567/87 ; Cass. Civ. Sez. III, 3585/79 ).

La norma di cui all'art. 1988 cod. civ. indubbiamente si riferisce sia alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito c.d. pura, sia a quella c.d. titolata (Cass. Civ. Sez. II, 9480/91 ).

La differenza tra promessa (o ricognizione) pura e titolata non appare rilevante, come si avrà modo di verificare in sede di analisi della natura giuridica dell'istituto, con riferimento alla eventuale valenza confessoria, il che evoca la questione della portata negoziale degli atti qui in esame (Cass. Civ. Sez. III, 259/97 ).

Note

nota1

Branca, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, p. 420.
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nota2

Falqui-Massidda, voce Promesse unilaterali, in N.sso Dig. it., vol. XIV, 1967, p. 82.
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nota3

Conforme Tamburrino, Sull'inquadramento della promessa di pagamento e della ricognizione del debito tra le promesse unilaterali, in Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja, vol. III, Bologna, 1953, pp. 605 e ss.; De Martini, Ricognizione di debito e astrazione processuale dalla causa, in Giur. compl. Cass. Civ., vol. III, 1947, p. 429. Contra Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, p. 26, che, a proposito del riconoscimento di debito non titolato, parla di "presunzione semplice dell'esistenza del rapporto fondamentale".
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nota4

Secondo una tesi accreditata, il riferimento al rapporto fondamentale vale come confessione (revocabile solo per errore di fatto o per violenza). Il debitore che volesse dare la prova contraria a quanto risulta da una promessa titolata, dovrebbe previamente dimostrare che il riferimento al rapporto fondamentale è stato frutto di errore di fatto o di violenza: v. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 658.
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Bibliografia

  • BRANCA, Delle promesse unilaterali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1974
  • DE MARTINI, Ricognizione di debito e astrazione processuale dalla causa, Giur.compl. Cass.Civ., III, 1947
  • FALQUI-MASSIDDA, Promesse unilaterali, N.ssoDig.it, XIV, 1967
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • TAMBURRINO, Sull'inquadramento della promessa di pagamento e della ricognizione del debito tra le promesse unilaterali, Bologna, Scritti giur. in onore di Scialoja, 1953

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