Promessa di pagamento



Ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. la promessa di pagamento (o la ricognizione di debito, figura che analizzeremo a parte) dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

Ipotizziamo che Tizio, avendo rilasciato a Caio una dichiarazione nella quale aveva fatto promessa di pagargli la somma di lire 100, si rifiutasse successivamente di far fronte alla propria obbligazione. Secondo il modo di disporre della norma in esame Caio, agendo giudizialmente per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, non sarebbe tenuto a fornire la prova del rapporto in base al quale detto credito è sorto. Sarebbe dunque sufficiente per Caio far valere in giudizio la promessa per ottenere la condanna di Tizio, senza dover dar conto di altro.

Deve comunque essere chiaro che la promessa di pagamento come tale non costituisce la fonte, bensì soltanto la prova dell'obbligazione nota1.

Se, nell'esempio fatto, Tizio, convenuto in giudizio da Caio, prova l'inesistenza in concreto del rapporto in base al quale la promessa era stata rilasciata (Cass. Civ. Sez. II, 1561/97 ) ovvero l'intervenuta risoluzione di esso, andrà assolto dalla domanda dell'attore.

La promessa non possiede dunque un valore assoluto: è possibile fornire la prova della insussistenza del debito da essa evocato (Cass. Civ. Sez. II, 280/97 ). Si tratta, in definitiva, di una presunzione juris tantum di esistenza del debito nota2 .

Ciò comporta che le parti non possano creare dal nulla (in difetto cioè di una idonea causa giustificativa) un'obbligazione formando una mera promessa di pagamento nota3 .

A stretto rigore questa via non è praticabile neppure in tema di obbligazione cambiaria, nella quale l'astrattezza è più spinta di quanto lo sia in tema di mera promessa di pagamento. Si pensi all'emissione di un vaglia o pagherò cambiario, il quale altro non è se non una promessa di pagamento che riveste un particolare formalismonota4 (la menzione di "cambiale", etc.). Ebbene: neppure quando venga emessa la c.d. cambiale di favore (vale a dire una cambiale che viene emessa al mero scopo di favorire colui che appare essere il creditore, pur in difetto di un vero e reale credito) i principi di incorporazione e di astrattezza vigenti in materia cambiaria giungono fino al punto da non rendere praticabile tra l'emittente ed il primo prenditore beneficiario, l'eccezione causale, basata sul rapporto fondamentale nota5 .

A che cosa serve dunque la promessa di pagamento, se è vero che non risulta essere ex se produttiva di un vincolo obbligatorio? L'utilità della figura in esame è comunque notevole, venendo a facilitare i traffici giuridici per effetto dell'inversione dell'onere probatorio che produce. Il creditore al quale sia stato promesso il pagamento viene, come detto, esonerato dal dare conto dell'esistenza e delle caratteristiche del sottostante rapporto fondamentale in base al quale è sorto il suo diritto, incombendo sul debitore l'onere della prova, peraltro non agevole, dell'insussistenza o dell'invalidità del rapporto fondamentale (Cass. Civ. Sez. I, 8029/92 ) nota6.

Sotto questo profilo giova distinguere tra promessa di pagamento pura e titolata, a seconda dell'assenza o della sussistenza del riferimento al rapporto sottostante, ciò che può agevolare la prova in discorso. Tanto questa distinzione, quanto la questione più generale della natura giuridica dell'istituto saranno oggetto di separata analisi. Questi punti accomunano infatti la promessa di pagamento e la ricognizione di debito.

Note

nota1

Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, t. 2, Torino, 1993, pp. 211 e ss., Troisi, Appunti sulla astrattezza negoziale, in Rass. dir. civ., vol. I, 1987, pp. 427 e ss.
top1

nota2

Conforme Branca, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, p. 429; Furno, Promessa di pagamento e ricognizione del debito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, pp. 90 e ss.
top2

nota3

Conforme Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 653, il quale sostiene che se nulla è dovuto, una semplice promessa unilaterale non è idonea a far sorgere una obbligazione.
top3

nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, op. cit., p. 666.
top4

nota5

Spada, Cautio quae indiscrete loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento, in Riv. dir. civ., vol. I, 1978, pp. 754 e ss.
top5

nota6

Sbisà, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, Torino, 1999, p. 1837; Ferri, Le promesse unilaterali. I titoli di credito, in Tratt. dir. civ., dir. da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1972, pp. 21 e ss.
top6

Bibliografia

  • BRANCA, Delle promesse unilaterali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1974
  • FERRI, Le promesse unilaterali, i titoli di credito, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • FURNO, Promessa di pagamento e ricognizione del debito, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Torino, II, 1993
  • SBISA', Delle promesse unilaterali, Torino, Comm. Cendon, V, 1999
  • SPADA, Cautio quae indiscrete loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento, Riv.dir.civ., I, 1978
  • TROISI, Appunti sulla astrattezza negoziale, Rass.dir.civ., I, 1987

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Promessa di pagamento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti