Procure per l'estero - requisiti formali


Massima

Nel caso in cui la procura destinata all'estero sia ricevuta dal notaio per atto pubblico, dovranno applicarsi le norme previste in merito dalla legge notarile che, secondo quanto dispone l'art. 54 l. not., consentono la redazione (anche ) in lingua straniera solo nel caso in cui "le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana".
Nel caso in cui la procura sia redatta per scrittura privata autenticata si può ritenere che il testo possa essere scritto in lingua straniera, se questa è conosciuta dalla parte e dal notaio, mentre la autentica sarà necessariamente scritta in italiano (salvo, come è evidente, le norme speciali in tema di bilinguismo vigenti in alcune zone d'Italia). Si deve ritenere, infatti, che solo se la parte ed anche il notaio conoscono la lingua in cui è redatto il testo possa dirsi svolta dal notaio la funzione di verifica di legalità dell'atto e di sua rispondenza alla volontà di chi lo ha sottoscritto.

Cenni bibliografici

Quesito Cnn n. 374-2006/C
Quesito Cnn n. 1221 del 26.1.1996
BOERO P. - IEVA M., La legge notarile, Giuffrè 2014

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