Procedura dell'offerta formale (mora credendi)



Le concrete modalità di effettuazione dell'offerta formale (reale o per intimazione) sono disciplinate dagli artt. 73 e ss. disp. att. cod. civ..

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209 , I comma, 1212 e 1214 cod. civ., sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209 , II comma, e 1216 , I comma, cod. civ. sono invece eseguite con atto di ufficiale giudiziario (art. 73 disp.att.cod.civ.).

I sopramenzionati pubblici ufficiali procedono redigendo un processo verbale mediante il quale si da atto di quanto accade nell'immediatezza. Ai sensi dell'art. 74 disp.att.cod.civ. esso, quando riguardi l'offerta reale, deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell'art. 126 c.p.c. e deve, in particolare, contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore nota1. Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie. Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazionenota2 . L'intimazione prescritta dall'art. 1212 , n. 1, cod. civ. (vale a dire l'intimazione al creditore contenente l'indicazione del luogo e del tempo in cui la cosa offerta sarà depositata), può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra l' intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

L'art. 75 disp.att.cod.civ., nell'ipotesi di cui al II comma dell'art. 1209 cod. civ. nonché di cui al I comma dell'art. 1216 cod. civ. (cose mobili da consegnarsi in luogo diverso dal domicilio del creditore, consegna di bene immobile), prescrive che l'atto di intimazione debba contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell' immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di tre giorni. La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell' ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell' articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

L'art. 76 disp.att.cod.civ. prescrive che i depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti, secondo le norme della legge speciale, oppure presso un istituto di creditonota3 .
Giova a questo proposito rilevare che l'entrata in vigore delle disposizioni in tema di antiriciclaggio è fonte di limitazioni in ordine all'utilizzo del contante per provvedere a pagamenti. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione in parola produce, nei casi di mora del creditore, gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 cod. civ..
Ai sensi dell'art. 77 disp.att.cod.civ. il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli artt. 1210 , I comma e 1214 cod. civ. e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali. Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore (oggi il giudice unico) del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.

Il pubblico ufficiale, che a norma dell' art. 1210 cod. civ. procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212 , n. 3 cod. civ. e dell' art. 126 c.p.c. , e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede nota4 (art. 78 disp.att.cod.civ.). Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Infine l'art. 80 disp.att.cod.civ. prevede che l'atto di intimazione di cui all'art. 1217 cod. civ. (cioè afferente agli obblighi di facere ), se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore. Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Note

nota1

In particolare, per essere valido, l'atto deve avere il contenuto occorrente per il raggiungimento del suo scopo: Zaccaria, Dell'adempimento delle obbligazioni, in Comm. breve al cod. civ . diretto da Cian-Trabucchi, Padova, 1984, p. 803.
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nota2

La notificazione del verbale è condizione di efficacia dell'atto. In dottrina si rileva che non è prescritto un termine di decadenza per la sua notificazione e che può essere sostituita con altri mezzi di conoscenza certa (come la produzione del verbale in giudizio): Cattaneo, Della mora del creditore, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1973, p. 176.
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nota3

Bochicchio, voce Cassa depositi e prestiti, in Enc. dir., p. 411.
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nota4

Il mancato rilascio della copia non comporta la nullità del procedimento: cfr. Zaccaria, op. cit., p. 804.
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Bibliografia

  • BOCHICCHIO, voce Cassa depositi e prestiti, Enc.dir.
  • CATTANEO, Della mora del creditore, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1973
  • ZACCARIA, Dell'adempimento delle obbligazioni, Padova, Comm. breve al cod.civ. Cian Trabucchi, 1984

Prassi collegate

  • Quesito n. 510-2008/C, Offerta reale e verbale di deposito

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