Procedura (rilascio beni ai creditori e legatari)



La legge pone una serie di presupposti affinchè l'erede beneficiato possa attivare la procedura di rilascio dei beni ai creditori. Ai sensi dell'art. 507 cod.civ. risulta indispensabile la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che non sia trascorso un mese dalla scadenza del termine per presentare le dichiarazioni di credito;

b) che non sia stata ancora data esecuzione ad atti di liquidazione;

c) che la consegna al curatore giudiziale abbia ad oggetto tutti i beni ereditari;

d) che il rilascio venga effettuato a favore non di alcuni, ma di tutti i creditori.

Una volta posta in essere la dichiarazione di rilascio il II comma dell'art.507 cod.civ. prescrive che l'erede deve dare avviso ai creditori ed ai legatari nelle forme di cui all'art.498 cod.civ. (lettera raccomandata e pubblicazione nel foglio degli annunzi legali, formalità, quest'ultima, soppressa ai sensi dell'art.31 della legge 340/2000). Occorre inoltre eseguire una serie di formalità pubblicitarie (iscrizione nel registro delle successioni, annotamento a margine, trascrizione) che saranno oggetto, in quanto riferite alla dichiarazione di rilascio, a separata analisi. A far tempo dalla trascrizione della dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari eventualmente posti in essere dall'erede sarebbero inefficaci in pregiudizio di creditori e ai legatari. Non è da considerarsi atto di disposizione il riconoscimento del debito che, certo quanto all'esistenza, fosse stato compiuto al solo scopo di individuare l'avente diritto (Cass. Civ. Sez. I, 5528/83 ).

Eseguite le formalità pubblicitarie, ai sensi dell'art. 508 cod.civ. il giudice del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, ma anche d'ufficio, nomina un curatore affinchè provveda alla liquidazione secondo le norme di cui agli art. 498 cod.civ. e ss. (vale a dire quelle disposte in materia di liquidazione concorsuale). Il relativo decreto deve essere iscritto nel registro delle successioni e non possiede natura contenziosa (Cass. Civ. Sez. I, 35/76 ).

L'erede deve, in esito alla nomina del curatore, fargli consegna dei beni ereditari di cui vanti la disponibilità (ultimo comma art. 507 cod.civ. ). Adempiuto a tale obbligo l'erede "resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari". Ciò, anche se è pur sempre possibile che questi decada dal beneficio o vi faccia rinunzia, rispondendo in tal caso illimitatamente dei debiti ereditari.

Al curatore nominato, titolare di un ufficio di diritto privato nota1, sono attribuiti dalla legge una serie di poteri funzionali alla redazione dello stato di graduazione e delle successive attività liquidatorie, nell'interesse obiettivo di creditori, legatari e dello stesso erede (Cass. Civ. Sez. II, 5619/79 ). I suoi poteri di amministrazione e di disposizione possono considerarsi analoghi a quelli dell'erede beneficiato (Cass. Civ. Sez. II, 5832/79 ). Una volta che si sia provveduto a soddisfare i creditori, le attività di adempiere i legati e pagare le spese della curatela spettano infatti all'erede. A questo proposito occorre tuttavia precisare che sarà sempre possibile per i creditori e legatari che non si sono presentati nei tempi dovuti, comunque entro i termini di cui al III comma dell'art. 502 cod.civ., agire contro l'erede.

L'art. 509 cod.civ. prevede inoltre l'eventualità in cui l'erede decada dal beneficio dell'inventario successivamente alla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito nell'ambito della procedura concorsuale (e non già con riferimento alla modalità liquidatoria del rilascio dei beni). Se nessuno dei creditori o legatari fa valere questa situazione, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli art. 499 cod.civ. e ss.. Dopo tale nomina la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere da alcuno nota2.

L'ipotesi prevista dalla norma appena esaminata, il cui titolo significativamente fa riferimento ad una "liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari", diverge profondamente, quanto ad impulso generatore, da quella ordinaria. Ordinariamente la scelta di operare il rilascio è dell'erede beneficiato, che può optare di così pervenire alla liquidazione dell'asse senza essere coinvolto personalmente nella delicata fase della vendita dei cespiti ereditari e del riparto delle attività realizzate. Nel caso di cui all'art. 509 cod.civ. sono invece creditori e legatari a fare istanza al giudice affinchè abbia a nominare un curatore con la finalità di proseguire la liquidazione già intrapresa dall'erede. Quest'ultimo perde l'amministrazione dei beni e gli è fatto obbligo di consegnarli al curatore, non perde tuttavia la legittimazione a stare in giudizio quanto ai rapporti giuridici già facenti capo al de cuius (Cass. Civ. Sez. III, 6683/92 ). Gli atti di disposizione compiuti dall'erede successivamente alla trascrizione del decreto di nomina del curatore sarebbero inefficaci rispetto ai creditori e ai legatari nota3 .

Il II comma della norma in considerazione prescrive inoltre che del decreto di nomina del curatore venga data pubblicità (iscrizione nel registro delle successioni, annotazione a margine della trascrizione prescritta dal II comma dell'art. 484 cod.civ., trascrizione presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili).

Note

nota1

Il curatore di eredità giacente viene configurato come titolare di un ufficio di diritto privato, dal momento che agisce in base ad un potere-dovere conferitogli dalla legge nell'interesse altrui (l'interesse dei creditori, dei legatari e dell'erede): cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.197.
top1

nota2

Così Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.371.
top2

nota3

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.499.
top3

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 225-2007/T, In tema di trasferimento di immobile abitativo a seguito di aggiudicazione all'asta in caso di accettazione di eredità

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Procedura (rilascio beni ai creditori e legatari)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti