Procedimento di impugnazione delle deliberazioni annullabili (società per azioni)



Regole peculiari sono dettate per quanto riguarda il procedimento di impugnazione della deliberazione assembleare viziata (art. 2378 cod. civ. ). L'azione di annullamento è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha la sede mediante la proposizione di atto di citazione. Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori, al tempo dell'impugnazione, del numero delle azioni previsto dall'art. 2377 cod. civ. , ossia il 5 per cento o l'uno per mille, che deve permanere durante l'intero procedimento innanzi al giudice. Qualora, infatti, nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il numero delle azioni richiesto, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento ma può provvedere esclusivamente sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.L'impugnativa viene pertanto preclusa all'azionista che, pur avendo votato in senso contrario alla deliberazione assunta, si è nel frattempo spogliato di tutte le azioni nota1.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

La legge dispone alcune regole volte ad impedire la proposizione di azioni pretestuose, potenzialmente lesive della società.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e i sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. Egli può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Il decreto motivato di sospensione deve essere notificato agli amministratori.

Tutte le impugnative relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza, allo scopo di evitare la formazione di giudicati contrastanti. Il decreto di sospensione della delibera e la sentenza che decide sull'impugnativa devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori, anche se la delibera impugnata non era soggetta ad iscrizione: questo all'evidente scopo di rendere opponibile ai terzi la sospensione o l'intervenuto annullamento della deliberazione. Salvo quanto disposto dal IV comma dell'articolo in esame, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel V comma dell'art. 2377 cod. civ. .

nota1

Note

nota1

V.

nota4

Cottino, Diritto Commerciale, Padova, 1987, p. 440.
top1

Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Procedimento di impugnazione delle deliberazioni annullabili (società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti