Principi generali in tema di servitù



Principi fondamentali in materia di servitù sono quelli che si è soliti riassumere con i seguenti brocardi:
  1. servitus in faciendo consistere nequit;
  2. nemini res sua servit:;
  3. praedia vicina esse debent;
  4. servitus servitutis esse non potest. Di fondamentale importanza è l'illustrazione dei concetti di predialità e di utilità.

Giova tuttavia preliminarmente porre attenzione al principio in base al quale servitus servitutis esse non potest, da ricollegarsi alla regola generale dell'impossibilità di costituire diritti aventi ad oggetto altri dirittinota1.

Con questa locuzione si intende significare che il diritto di servitù non è alienabile di per sè, separatamente rispetto al fondo dominante e che non è neppure possibile costituire una servitù sulla servitù attiva, costituita in favore di un fondo separatamente da questonota2.

In questo senso il diritto reale di servitù si differenzia dagli altri diritti reali minori parziari di godimento.

Si pensi infatti ad un immobile il cui usufrutto sia stato attribuito a Tizio e che tale immobile sia dotato di una servitù di passaggio a carico di un fondo vicino.

Tizio, in qualità di usufruttuario potrà sicuramente fruire della servitù, la quale è idonea ad assicurare utilità anche in relazione a quel godimento che si estrinseca per il tramite dell'usufrutto.

Ipotizziamo invece che Tizio sia non già usufruttuario del fondo Alfa, bensì vanti, in relazione al proprio fondo Beta, servitù attiva di passaggio. In questo senso Tizio vanta un diritto di servitù sul fondo Alfa. Ebbene: questo diritto di servitù non legittima Tizio a fruire delle eventuali servitù attive di cui fosse dotato il fondo Alfa (il quale, servente rispetto al fondo Beta di Tizio, fosse a propria volta dominante rispetto al fondo Gamma, appartenente a Sempronio).

La regola è invero perfettamente logica: la servitù è infatti idonea ad assicurare un vantaggio ad un soggetto, in quanto titolare di un fondo diverso da quello sul quale essa insiste, l'usufrutto invece è fruibile direttamente dal soggetto in quanto titolare del diritto sul bene sul quale insiste il diritto di usufruttonota3.

A ben vedere si tratta di un'ulteriore caratteristica da porsi in relazione alla predialità.

Note

nota1

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.551; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.243.
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nota2

Analogo parere sembrerebbe espresso dal Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.664. Invero l'Autore ritiene che il titolare della servitù, pur non potendo cambiare le modalità di esercizio della servitù, nè sostituire il fondo dominante, possa trasferire ad un terzo il vantaggio scaturente dal proprio diritto, venendo a creare così una subservitù. In relazione a questa non si porrebbe neppure il problema di un possibile contrasto con il principio servitus servitutis esse non potest, considerata (secondo l'A.) la desuetudine di tale principio. Al contrario, occorre assolutamente rimarcare la assoluta attualità e validità della regola dell'impossibilità di costituire diritti aventi ad oggetto altri diritti. La subservitù è di per sè un concetto non proponibile. Tutt'al più potrebbe sussistere una "coservitù" (intesa come comunione nella servitù), sempre che fosse stata disposta dal proprietario del fondo servente, non essendo altrimenti possibile che alcuno determini un aggravamento di un fondo altrui senza la volontà espressa in tal senso da parte del proprietario.
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nota3

Così p.es. Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.163; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, op.cit., p.243; Burdese, Servitù prediali, Milano, 1960, p.139, i quali parlano di nesso di accessorietà in relazione al diritto di servitù rispetto ai diritti che permettono ad un determinato soggetto di utilizzare il fondo dominante. E' possibile inoltre ritenere il proprietario e l'usufruttuario dello stesso fondo contitolari della servitù, sempre avendo a riguardo la diversa natura della loro titolarità. Sul punto si veda anche Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.317.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • BURDESE, Servitù prediali, Milano, Trattato dir.civ., 1960
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • PUGLIESE, Usufrutto uso e abitazione, Torino, Tratt.dir.civ.it.diretto da Vassalli, 1972

Prassi collegate

  • Quesito n. 677-2010/C, Costituzione di servitù, fondo intercluso e valenza del principio nemini res sua servit

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