Prevedibilità del danno (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)



Ai sensi dell'art. 1225 cod. civ. , dettato in tema di obbligazioni in genere, il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento o al ritardo viene limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

L'art. 2056 cod. civ. , norma attinente alla valutazione dei danni nell'ambito della responsabilità per fatto illecito, nel richiamare le regole generali disposte dal codice civile in materia di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento (art. 1223 , 1226 e 1227 cod. civ.) non contempla proprio l'art. 1225 cod. civ. . Nell'ambito dell'illecito extracontrattuale non rinviene pertanto applicazione il temperamento al risarcimento di cui alla citata disposizione nota1.



Note

nota1

In questo senso l'opinione prevalente in dottrina: Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p. 548; De Cupis, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 119; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, vol. III, Torino, 1989, p. 782. Contra Visintini, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (una distinzione in crisi?), in Rass. dir. civ., 1983, p. 1083, per il quale l'art. 1225 cod. civ. è estensibile anche ai danni derivanti da illecito extracontrattuale.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI- NATOLI, Diritto civile, Obbligazioni e contratti, Torino, 3, 1989
  • DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
  • VISINTINI, Responsabilità contrattuale e extracontrattuale (una distinzione in crisi?), Rass.dir.civ., 1983

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