Pretura di Vasto del 1990 (05/04/1990)


Nell'ipotesi di inquinamento marino causato da fuoriuscita di idrocarburi da una nave, il comandante è penalmente responsabile allorché abbia omesso di verificare lo stato dei serbatoi, avendo tale omissione una precisa rilevanza causale ed essendo egli obbligato a verificare lo stato di tutti i serbatoi di zavorra e a controllare l'esistenza di certificati e registri, regolarmente tenuti, attinenti alle acque di zavorra. Qualora l'inquinamento marino da idrocarburi si sia verificato per errore la responsabilità del comandante della nave non è esclusa, salvo che si provi che l'errore è stato incolpevole, e cioè determinato da caso fortuito o forza maggiore, ovvero quando ci sia la prova di una volontà contraria alla violazione di legge. Nel caso di inquinamento marino da idrocarburi il danno alla flora e alla fauna del mare va valutato sul presupposto generale e notorio che gli olii combustibili sono sostanze recanti danno alla flora e alla fauna del mare e sussiste a prescindere dall'immediato verificarsi della scomparsa improvvisa dell'ittiofauna e del calo progressivo dei prodotti ittici catturati nella fascia di mare interessata all'inquinamento, potendo tali effetti manifestarsi in tempi successivi all'evento e con conseguenze non precisamente determinabili con giudizio "ex ante". Essendo tale danno certo nella sua esistenza ma non accertabile con precisione nella sua entità è sicuramente legittimo il ricorso alla valutazione equitativa e la relativa rimessione alla competente sede civile, pur potendosi concedere alla parte civile che ne faccia richiesta una provvisionale.

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