Pretura di Rovigo del 1990 (07/02/1990)


L'acqua destinata al consumo umano ha caratteristiche qualitative diverse da quelle richieste per l'acqua potabile. La nozione di acqua destinata al consumo umano, di cui all'art. 2 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, presuppone la possibilità di utilizzo immediato, senza nessun pericolo o rischio di danno per la salute dell'uomo. La nozione di acqua potabile presuppone soltanto che non vi sia pericolo di danno alla salute dell'uomo. Pertanto eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria dirette ad imporre agli utenti di un acquedotto limitazioni nell'uso dell'acqua erogata o addirittura particolari trattamenti prima di farne un uso alimentare non sono idonee ad escludere l'illiceità penale dell'erogazione sancita dall'art. 21 quando l'acqua sia comunque sprovvista dei requisiti di qualità richiesti dalla legge ma possono, eventualmente, essere prese in considerazione al solo fine di valutare la sussistenza di un'esimente putativa a favore degli imputati.

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