Pretura di Roma del 1987 (20/01/1987)


I testimoni strumentali ex art. 47 l. not. e quelli di parte ex art. 3 l.18/75 assolvono a due distinte funzioni che non sono cumulabili nella stessa persona, e nel caso di cieco che non è in grado di sottoscrivere entrambi irrinunciabili pena la nullità dell'atto.

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