Pretura di Prato del 1998 (11/02/1998)


La disciplina dettata dall' art. 1725 cod.civ., che prevede che in caso di revoca senza preavviso del mandato oneroso da parte del mandante questi è tenuto a risarcire il danno in mancanza di giusta causa, può trovare applicazione solo in difetto di una diversa disciplina pattizia. Pertanto, è legittima la previsione contrattuale che attribuisce al mandante il diritto di revocare in qualsiasi momento e senza preavviso il mandato conferito, con esclusione di qualsiasi indennità.

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