Pretura di Milano del 1990 (28/03/1990)


Non può dubitarsi che la detenzione della documentazione di pertinenza del condominio spetta all' amministratore essenzialmente per l' espletamento del suo incarico, sicché, una volta cessato dalla carica e sostituito dal nuovo amministratore, egli è tenuto a restituirla, e deve d' altra parte astenersi da ogni ingerenza nell' amministrazione del condominio.Infatti periculum in mora, la mancata consegna della documentazione di cui innanzi al nuovo amministratore impedisce una regolare gestione del condominio, con conseguenti irreparabili danni per lo stesso anche sotto il profilo della credibilità nei rappoti con i terzi.

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