Pretura di Milano del 1989 (17/02/1989)
Se da un albero posto su un fondo cadono sulla proprietà del fondo vicino le foglie che ingombrano il giardino e ostruiscono i canali di scarico delle acque di una villetta, il proprietario dell'albero deve risarcire al vicino il danno nella misura della spesa per lo sgombero e la ripulitura ai sensi dell'art. 2051 c.c.