Pretura di Milano del 1988 (09/02/1988)


Il gestore di una impresa di lavaggio automatico è obbligato ad assicurarsi, nel momento in cui l'autovettura gli viene consegnata, che, anche da parte dell'utente, siano adottate tutte le cautele necessarie a garantire l'esatto adempimento della prestazione promessa. Pertanto, nel caso in cui un'autovettura fuoriesca, all'uscita del tunnel dell'autolavaggio, dalle guide trainanti, dei danni subiti risponde il suddetto gestore, ancorché l'incidente sia stato provato dal comportamento del proprietario del veicolo che, contravvenendo alle istruzioni contenute in un cartello apposto all'ingresso del tunnel, non abbia provveduto a disinnestare la leva delle marce.

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