Pretura di Milano del 1988 (02/11/1988)


Il condominio è responsabile ex art. 2051 c.c., in qualità di custode, dei danni causati alle autovetture parcheggiate nelle proprie vicinanze dalla caduta di neve accumulatasi sul tetto in seguito ad una abbondante nevicata. (Nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza del caso fortuito in quanto il danno in questione non è stato causato dalla nevicata, che di per sè poteva anche rivestire i caratteri dell'eccezionalità, ma dalla caduta della neve dal tetto, a nevicata terminata, evento questo che non può assolutamente considerarsi imprevedibile ed inevitabile). Non sussiste il concorso di colpa di chi abbia parcheggiato la propria autovettura nei pressi dell'edificio in mancanza di segnalazioni indicanti il pericolo.

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