Pretura di Bologna del 1998 (25/09/1998)


Posto che, in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è ammissibile una riduzione del risarcimento a carico del custode, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., in misura corrispondente all'entità del fatto colposo del danneggiato che abbia incrementato la potenzialità lesiva del fatto della cosa. (Nella specie, si è affermato il concorso di colpa in misura pari al 50% di un cliente che, nell'atto di uscire con andatura sostenuta da un negozio, aveva urtato violentemente contro una vetrina di ingresso priva di appositi segnalatori adesivi).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Pretura di Bologna del 1998 (25/09/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti