Pretura di Bologna del 1998 (25/09/1998)
Posto che, in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è ammissibile una riduzione del risarcimento a carico del custode, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., in misura corrispondente all'entità del fatto colposo del danneggiato che abbia incrementato la potenzialità lesiva del fatto della cosa. (Nella specie, si è affermato il concorso di colpa in misura pari al 50% di un cliente che, nell'atto di uscire con andatura sostenuta da un negozio, aveva urtato violentemente contro una vetrina di ingresso priva di appositi segnalatori adesivi).