Pretura di Bologna del 1997 (09/10/1997)


La vessatorietà delle clausole dei contratti dei consumatori di cui all' art. 1469 bis, che si presumono tali in mancanza di prova contraria, può essere rilevata d' ufficio dal giudice.La previsione di una penale manifestamente eccessiva in un contratto dei consumatori obbliga il giudice a dichiarare l' inefficacia della clausola ai sensi dell' art. 1469 bis cod. civ., senza alcun potere di riduzione della penale.

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