Presupposto volontario di efficacia



La caratteristica essenziale della condizione è l'incertezza oggettiva che scaturisce dalla contemporanea presenza degli elementi dell'incertezza dei soggetti in ordine all'evento e della futurità di esso.

E' invece possibile descrivere il presupposto volontario di efficacia in base alla constatazione che le parti possono essere soltanto soggettivamente incerte in relazione ad una circostanza già verificatasi (attinente cioè al passato), ovvero presente, circostanza dal cui accertamento in senso positivo o negativo viene fatta dipendere l'efficacia dell'attonota1 .

Ad esempio: ti venderò questa merce se l'ultima nave che ha fatto ingresso nel porto proveniva dalla Guinea.

La fattispecie non è ricostruibile in chiave di clausola condizionale: l'evento, ancorchè soggettivamente incerto, non è futuro e non corrisponde alla nozione legale di condizione che emerge dal dettato normativo di cui all'art.1353 cod.civ., ai sensi del quale sia incertezza, sia futurità sono elementi imprescindibili del fenomeno condizionalenota2 .

Al di là dell'indubbia differenza delle caratteristiche dell'evento, non è invece dubbia la pari rilevanza che esso può essere idoneo a sortire, in relazione alla volontà delle parti di subordinare l'efficacia dell'atto. Sia nel caso in cui io dica che venderò a Caio la merce a condizione che la nave giunga dalla Guinea entro tre giorni da oggi (evento futuro ed incerto), sia nel caso in cui dica che la merce verrà venduta se l'ultima nave entrata nel porto è quella giunta dalla Guinea (evento passato e solo soggettivamente incerto) si vuole sottoporre l'efficacia dell'atto all'accertamento della verificazione di un determinato accadimento.

L'evento a cui facciano difetto le caratteristiche della futurità e dell'incertezza oggettiva viene denominato per lo più con il termine di "presupposto" nota3.

Il codice civile non prevede una disciplina del presupposto (né della presupposizione): tuttavia si può ritenere la figura tra gli elementi della fattispecie negoziale attinenti all'efficacia, secondo un generale principio di autonomia negoziale (art. 1322 cod.civ.) (cfr. Cass. Civ., 187/91 ).

A miglior chiarimento della differenza tra presupposto e condizione si possono aggiungere ulteriori notazioni.

Nel presupposto, non essendo in questione alcun evento futuro, non si può parlare di una situazione giuridica corrispondente all' aspettativa, né si verifica una situazione di pendenza in senso tecnico. L'atto dovrà essere considerato pienamente efficace o inefficace fin dall'inizio, senza tuttavia che si faccia ricorso a meccanismi di retroazione degli effetti: l'efficacia del negozio si produce immediatamente oppure manca definitivamente, secondo che l'evento presupposto si sia avverato o menonota4 .

Per quanto attiene al presupposto gli effetti o sono già sussistenti, ovvero sono mancanti: si tratta di una questione di prova.

Nell'ambito dell'istituto in esame è possibile risolvere la natura della clausola con la quale si sia subordinata l'istituzione di erede al fatto che l'istituito abbia prestato assistenza al testatore fino alla morte del medesimo. Al tempo dell'efficacia del testamento, vale a dire al momento della morte del testatore, non v'è più una situazione d'incertezza in relazione all'evento (al fatto cioè di aver dato o meno al nominato erede l'assistenza in parola). Vi sarà il mero problema di stabilire se questa assistenza sia stata a meno fornita: si tratta di incertezza circa la prova non relativa all'evento nota5 .

In materia di presupposto non si farà neppure applicazione della norma che prevede la finzione legale di avveramento.

Diversa dal presupposto è altresì la presupposizione, anche definita come condizione inespressa, di cui si riferirà partitamente.

Note

nota1

Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1980, p.228.
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.544, il quale ritiene possa configurarsi anche una vera e propria condizione avente ad oggetto eventi presenti o passati. Ciò nell'ipotesi in cui eccezionalmente sussista incertezza obiettiva sul fatto o sulla situazione dedotta in contratto dalle parti.
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nota3

Così Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p.320.
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nota4

In questo senso Falzea, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano,1941, p.164.
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nota5

Analogamente Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.274.
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Bibliografia

  • FALZEA, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000

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