Presupposti soggettivi della scissione



L'istituto della scissione di società è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano dal D. Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 (in recepimento della VI Direttiva CEE). Essa consiste in un'operazione che si caratterizza, nei suoi tratti essenziali, per il trasferimento di tutto o parte del patrimonio della società che si scinde (società scissa ) ad una o più società esistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie) .

Con riferimento ai requisiti soggettivi dei partecipanti all'operazione, gli artt. 2506 e 2545 novies cod. civ.(norma, quest'ultima, che regola l'applicabilità delle norme sulle operazioni straordinarie alle società cooperative) prevedono che la scissione possa essere realizzata da ogni tipo di società, tanto di persone, quanto di capitali, ivi comprese le società cooperative.

Sotto la previgente disciplina, a causa dell'esiguità della disciplina normativa, erano sorti alcuni problemi interpretativi riguardanti la possibilità di effettuare una scissione eterogenea (tale quella che desse vita a società di tipo diverso l'una rispetto all'altra). I problemi maggiormente dibattuti vertevano sulla possibilità di addivenire ad una scissione tale da dar vita a società lucrative e cooperative, nonché sulla possibilità che alcune società contraddistinte da scopo lucrativo (quali la società semplice e quella irregolare) potessero prendere parte a tale operazione.

Le tendenze e i dubbi sopra prospettati sono venuti meno con la riforma del 2003 che ha messo fine alla querelle in merito alle scissioni eterogenee, riconoscendo, seppur con alcune limitazioni, la possibilità di operare una scissione eterogenea originante società lucrative e cooperative.A tal fine è necessario premettere che in caso di operazioni di scissione in cui la società scissa e quelle beneficiarie siano contraddistinte da un diverso tipo sociale, contestualmente all'operazione di scissione viene a realizzarsi un'operazione di trasformazione.

Svolta questa precisazione, l'art. 2500 septies cod. civ. , introdotto in tema di trasformazione, consente il passaggio da società lucrativa in società cooperativa. Contestualmente al mutamento del tipo sociale si assiste dunque anche ad un mutamento dello scopo sociale che da lucrativo può divenire mutualistico.

L'ipotesi inversa, ossia la trasformazione da società cooperativa a società lucrativa , è disciplinata invece dall'art. 2545 decies cod. civ. , introdotto ex novo dalla legge finanziaria 2003. Ai sensi della norma citata le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in un diverso tipo sociale.

Applicando tale principio alla scissione, può desumersi che, mentre una scissione eterogenea di una società lucrativa che dia origine a due o più società cooperative non desti alcuna problematica, al contrario la scissione di una società cooperativa che dia origine a due o più società lucrative è consentita solo se la società scissa non è una cooperativa a mutualità prevalente. In caso contrario troverebbe applicazione il divieto di cui al combinato disposto degli artt. 14 della Legge 127/1971 (che vieta la trasformazione di società cooperative in lucrative) e 2545 decies cod. civ. .

Con riferimento alle società irregolari si ritiene sia ad esse applicabile in via analogica la disciplina dettata per la fusione. Le società di persone non iscritte sono infatti soggette alle disposizioni dettate per le società semplici, alle quali è peraltro applicabile la disciplina sulla scissione.

Il novellato art. 2506 cod. civ. esclude che possano partecipare alla scissione le società in liquidazione ordinaria che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo, omettendo qualunque riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali. Pare dunque essere venuto meno il divieto per quest'ultime di partecipare alla scissione, divieto previsto ai sensi del previgente art. 2504 septies cod. civ. . Il legislatore del 2003 avrebbe accolto l'opinione secondo la quale da un lato alcune delle procedure concorsuali sono chiaramente finalizzate al risanamento dell'impresa (si pensi all'amministrazione controllata ed all'amministrazione straordinaria), dall'altro al fatto che anche l'attuazione di un'operazione di scissione può costituire un utile strumento per il superamento della crisi d'impresa.

Prassi collegate

  • Studio n. 153-2008/I, Profili problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative

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