Presupposti della successione dello stato: l'assenza di altri successibili



La successione dello Stato ha modo di operare soltanto "in mancanza di altri successibili" (art.586 cod.civ. ). Ciò significa che non debbono risultare eredi testamentari, nè ab intestato. E' il caso al riguardo di svolgere alcune osservazioni. Al tempo dell'apertura della successione si possono verificare al riguardo differenti situazioni. Può essere certo da subito che il de cuius non abbia lasciato nè il coniuge alcun parente entro il sesto grado. Può darsi, tuttavia, che tale sicurezza non sia raggiunta, come nell'ipotesi in cui del successibile, pure astrattamente individuato, si ignori l'esistenza (perchè assente o scomparso). In tal caso l'art.70 cod.civ. dispone che l'eredità si devolve a chi sarebbe spettata in difetto di quella persona, dunque anche allo Stato. Può anche prospettarsi una situazione di assoluta ignoranza (Pretura di Genova, 26 maggio 1980 ), anche con riferimento all'astratta possibilità che l'ereditando abbia confezionato un qualche atto di ultima volontà nota1.

La delazione in favore dello Stato ha modo di diventare attuale anche successivamente. Questo avviene nell'ipotesi in cui i soggetti chiamati all'eredità abbiano a perdere questa loro qualità a cagione di tutti i fatti che producono questa situazione. Vengono in considerazione l'invalidità del testamento (anche se l'accertamento dell'esistenza di una causa invalidante ha quale presupposto l'emanazione di una pronunzia giudiziale che raramente vede lo Stato quale parte attiva), la rinunzia del chiamato (senza che possa tardivamente essere compiuta una successiva accettazione: cfr. l'art.525 cod.civ. apri il quale tuttavia fa salva l'efficacia dell'accettazione del chiamato in subordine nota2 ), l'indegnità, l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità (Tribunale di Palermo, 14 luglio 1991 ).

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Note

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Si pensi al soggetto di cui sia notoria la mancanza di vincoli familiari, che tuttavia abbia confidato all'amico di aver testato a favore del medesimo. Se all'apertura della successione non è dato di rinvenire in alcun modo il testamento, non potrà essere evitata la devoluzione allo Stato. In questo senso se è vero che l'onere della prova della mancanza di altri successibili deve essere posto a carico dello Stato, non risulta praticabile certamente il raggiungimento di una assoluta certezza, essendo sufficiente un alto grado di probabilità (Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.212). D'altronde non si può escludere che, anche a distanza di tempo, si rinvenga una scheda testamentaria regolante una successione ormai definita.
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Nel caso che ci interessa, si reputa che il chiamato rinunziante conservi il diritto di accettare l'eredità fino al momento in cui lo Stato non la reclami in base alla prova dell'evidente probabilità di inesistenza di altri successibili, prova che normalmente si acquisisce dopo un certo lasso di tempo (Mengoni, op.cit., p.213).
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Bibliografia

  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

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