Presupposti della successione dello stato: la cittadinanza del de cuius




Affinchè si apra la successione dello Stato ai sensi dell'art.586 cod.civ ., in difetto di ulteriori successibili ex lege, occorre che l'ereditando sia cittadino dello Stato italiano. Al riguardo occorre rammentare che l'art. 46 della Legge 31 maggio 1995, n.218 prevede il riferimento alla legge della nazionalità del de cuius quale criterio generale di collegamento per stabilire l'ordinamento alle cui disposizioni fare riferimento in tema di successioni a causa di morte.
Tale norma convive con quella di cui all'art.4 del Regolamento n. 650/2012 CE in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, entrato in vigore il 5 luglio 2012, ma concretamente applicabile (esclusa Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) alle persone decedute alla data o successivamente al 17 agosto 2015. La disposizione da ultimo citata prevede che “sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte” (art. 4 cit.),
Va tuttavia rilevato come al criterio della legge della nazionalità previsto dalla legge del 1995, già il citato art. 46 affiancasse proprio quello della residenza. L'ereditando, in altri termini, aveva già prima del 2015 la possibilità di scegliere la normativa regolatrice la propria successione, sostituendo la regola della cittadinanza con quello dello stato di residenza. A tal fine occorreva però una dichiarazione che rivestisse la forma del testamento. Inversamente, ai sensi del Regolamento 2012/650 l'ereditando può decidere che la legge applicabile sia quella del proprio Paese di origine. Quanto allo straniero residente in Italia, anche la di lui successione ben può essere regolata dalla legge italiana o in relazione agli Stati in relazione ai quali vige il citato Regolamento, ovvero, alla stregua della legge del 1995, in riferimento a coloro che avessero optato per regolare la propria vicenda successoria in base alla normativa dello stato di residenza. E' tuttavia il caso di rilevare come, in quest'ultima eventualità, sia ben difficile in concreto che abbia modo di operare la devoluzione in favore dello Stato. Lo stesso testamento che contenga la predetta opzione conterrà infatti ordinariamente anche la designazione di eredi e/o legatari. Soltanto il venire meno della delazione in favore di essi spianerebbe la via ad un acquisto in favore dello Stato. A mente dell'art.19 della Legge 218/95 al criterio di collegamento costituito dal domicilio o della residenza ci si riferisce per quanto attiene alla successione dell'apolide.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Presupposti della successione dello stato: la cittadinanza del de cuius"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti