Presunzione di vessatorietà



L'art. 33 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) enumera clausole che si presumono juris tantum vessatorie. L'onere della prova contraria incombe sul professionista, essendo invece disputato se il giudice abbia la possibilita di valutare autonomamente la natura della clausola in difetto di ulteriori indicazioni nota1.

La norma in esame contiene un elenco che, al contrario di quello contenuto nel II comma dell'art. 1341 cod. civ. , non puo essere ritenuto tassativo.

Si tratta delle clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
  1. escludere o limitare la responsabilita del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  2. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  3. escludere o limitare l'opponibilita da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un debito vantato nei confronti di quest'ultimo;
  4. prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista e subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta nota2 ;
  5. consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere nota3;
  6. imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento, il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
  7. riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonchè consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
  8. consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  9. stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
  10. prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto (cfr. Giudice di Pace di Torino, sent. n. 505/2016);
  11. consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso nota4;
  12. stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
  13. consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
  14. riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
  15. limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
  16. limitare o escludere l'opponibilità dell' eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
  17. consentire al professionista di sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
  18. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi nota5 ;
  19. stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 24262/08 ); cfr. anche Cass. Civ. Sez.III, 21814/09 sulla prevalenza di questa regola anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 152 (come novellato per effetto del D. Lgs. 150 del 2011) del D. Lgs. 196/2003 venendo in considerazione il trattamento di dati personali.
  20. prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell' art. 1355 cod. civ. nota6.

Deroghe parziali sono stabilite nel IV, V e VI comma della norma in esame apri, relativamente alle contrattazioni aventi ad oggetto servizi finanziari e negoziazioni afferenti a valori mobiliari.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo, in deroga alla lettera h) ed m) del II comma:
  1. recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
  2. modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo modificare, senza preavviso, sempreche vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) ed o) del II comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

Le lettere h), m), n) ed o) del II comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

Infine al VI comma dell'art. 33 del Codice del consumo aprisi prescrive che lettere n) e o) del II comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita di variazione siano espressamente descritte.

Che cosa dire relativamente ai contratti stipulati anteriormente alla normativa in esame ed a quella di cui all'art.1469 bis cod. civ. (che gia doveva essere considerata non retroattiva), la cui efficacia tuttavia viene a prodursi sotto l'impero della nuova legge?

E' stato deciso in tema di contratto di mediazione concluso anteriormente all'entrata in vigore della Legge 52/96 , la cui efficacia sia perdurante successivamente all'emanazione della disciplina di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis cod.civ., che sia quest'ultima ad essere applicata (Pretura di Latina, 01 marzo 1999 ). Quanto alla disposizione di cui alla lettera u) (gia n. 19 dell'art.1469 bis cod.civ. ), ai sensi della quale e vessatoria la clausola derogatrice del foro ove ha la sede o il domicilio il consumatore, si e statuito nel senso che la stessa possieda natura processuale. Se ne e inferita l'applicabilita nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore pur relative a liti scaturenti da contratti stipulati prima di tale momento (Cass. Civ. Sez. Unite, 14669/03).

Note

nota1

In senso affermativo, sia pure sotto il vigore della precedente normativa, si e pronunciato il Cian, Il nuovo capo XIV bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti dei consumatori, in Studium iuris, 1996, p. 411. Contra Sirena, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Commentario degli articoli 1469 bis-1469 sexies del Codice Civile, a cura di Alpa-Patti, vol. I, Milano, 1997, p. 583, il quale ha negato che la vessatorieta della clausola possa essere rilevata direttamente dal giudice.
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nota2

Tonello, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis- 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 225, individua nella parzialita a favore del professionista e nella mera potestativita i connotati della clausola presuntivamente vessatoria.
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nota3

Amato, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis- 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 238, ritiene che la clausola in esame sia comprensiva delle ipotesi di caparra confirmatoria (art. 1385 cod. civ. ) e caparra penitenziale (art. 1386 cod. civ. ). Conforme Clemente, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Commentario degli articoli 1469 bis-1469 sexies del Codice Civile, a cura di Alpa-Patti, vol. I, Milano, 1997, p. 203.
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nota4

Rizzuto, Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis- 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 334, osserva che la ratio della presunzione di vessatorieta della clausola mira ad evitare che il consumatore sia esposto al rischio di essere vincolato ad un rapporto sostanzialmente meno vantaggioso di quello originariamente instaurato.
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nota5

Guastalla, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis- 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 453, estende tale previsione alle clausole compromissorie aventi ad oggetto l'arbitrato rituale e irrituale.
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nota6

Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 2000, p. 386, rileva che in tale clausola si ha un condizionamento meramente potestativo del professionista a fronte dell'immediata eseguibilita dell'obbligazione del consumatore.
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Bibliografia

  • AMATO, Padova, Comm. al capo XIV bis cod.civ., 1999
  • CIAN, Il nuovo capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti dei consumatori, Studium iuris, 1996
  • CLEMENTE, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Commentario degli art.1469bis 1469 sexies del codice civile, Milano, I, 1997
  • GUASTALLA, Padova, Comm. capo XIV bis cod.civ., 1999
  • RIZZUTO, Padova, Comm.al capo XIV bis cod.civ., 1999
  • SIRENA, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori , Milano, Comm.agli artt.1469bis-1469sexies cod.civ., I, 1997
  • TONELLO, Padova, Comm. capo XIV bis cod.civ., 1999


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