L'art.
48 l.n. prevede, in tema di donazioni, la necessaria presenza dei testimoni.
In tale nozione rientrano tutte donazioni dirette (remuneratorie, liberatorie, obnuziali, rinunzia traslativa a titolo gratuito
nota1).
Non sono invece da includere le donazioni indirette (Cass. Civ. Sez.II,
1214/97 ) o il c.d. negotium mixtum cum donatione (Cass. Civ., sez. II, n.
13337/06 ), anche se la particolare gravità della sanzione prevista per la violazione della norma in esame, induce ad una certa prudenza
nota2.
Note
nota1
Non sembra necessaria la presenza dei testimoni in un atto contenente una pura rinuncia abdicativa, senza altro effetto negoziale che non quello di dismettere la titolarità del diritto.
top1nota2
Cfr. a tale proposito Boero,
La legge notarile commentata, Torino, 1991, p. 272."Per la validità di una donazione indiretta è sufficiente l'osservanza delle prescrizioni di forma richieste per l'atto da cui essa risulta, in quanto l'art.
809 cod. civ. , mentre assoggetta le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art.
769 cod. civ. alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni, non richiama l'art.
782 cod. civ. , che prescrive l'atto pubblico per la donazione. "
top2Bibliografia
- BOERO, La legge notarile commentata, Milano, 1991