Ai sensi dell'art.
848 cod.civ. l'azione prevista per l'inosservanza dell'art.
846 cod.civ. , relativamente agli atti di alienazione compiuti in spregio alle norme sulla minima unità colturale (regole peraltro mai emanate), era soggetta a
prescrizione triennale, il cui
dies a quo decorreva dalla data della trascrizione dell'atto
nota1. La disposizione, unitamente agli artt.
846 ed
847 cod.civ., norme tutte di fatto rimaste inapplicate fin dall'entrata in vigore del codice del '42, è stata finalmente abrogata dall'art. 7 d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99.
Note
nota1
Cfr. Carrozza, Riforma agraria e fondiaria, in Enc. dir., XL, p.843 e ss. e Il riordinamento della proprietà rurale, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.420.
top1Bibliografia
- CARROZZA, La proprietà fondiaria. Il riordinamento della proprietà rurale, Torino, Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 1982
- CARROZZA, Riforma agraria e fondiaria, Enc.dir., XL