Prescrizione presuntiva: nozione e natura giuridica



Le prescrizioni presuntive (artt. 2954 e ss. cod.civ. ) operano sotto il mero profilo probatorio, risolvendosi in presunzioni juris tantum di estinzione del debito in conseguenza dell'intervenuto pagamento (o di qualsiasi altra causa estintiva dell'obbligazione: compensazione, novazione, remissione etc.) nota1. Poichè la sistemazione di determinati rapporti suole essere effettuata tra le parti nell'arco di un breve periodo di tempo, la legge intende evitare che le cose possano essere rimesse in discussione a distanzanota2 . Si tenga presente che ben pochi conservano le ricevute del corrispettivo dell'insegnante che ha dato una lezione privata o del bar per la colazione.

L'istituto possiede pertanto un fondamento giuridico ed una disciplina assai diversa rispetto a quella della prescrizione ordinaria, la quale produce l'effetto estintivo della situazione giuridica soggettiva. Anzitutto la prescrizione presuntiva non può che avere ad oggetto diritti afferenti a rapporti di natura obbligatoria: essa non rinverrebbe alcuna utilità né in relazione ai diritti reali, né in ordine all'esercizio di azioninota3 .

Se il fruttivendolo Tizio vende a Caia 2 kilogrammi di mele, usualmente il debito relativo al prezzo viene regolato entro un breve periodo di tempo, senza che si faccia luogo al rilascio di un formale atto di quietanza. Il significato di disposizioni come quella di cui al n.5 dell'art. 2955 cod.civ. , in forza del quale è soggetto alla prescrizione di un anno il diritto di credito dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, è appunto quello di esentare il debitore dal dover dar conto dell'intervenuto pagamento del prezzo, magari esibendo una ricevuta o una quietanza che può non esser stata conservata.

Secondo il principio generale che disciplina l'onere della prova (art. 2697 cod.civ.), il creditore deve dar conto dei fatti costitutivi del proprio diritto mentre incombe sul debitore provarne i fatti estintivi o modificativi. Nell'esempio riferito, una volta che fosse stata raggiunta la prova della vendita e della consegna delle mele, graverebbe pertanto sull'acquirente debitore l'onere di provare di averle pagate. Decorso il tempo previsto dalla legge ai fini del perfezionamento della prescrizione in esame, si presume invece che il debito sia stato estinto: come riferito si tratta di una presunzione juris tantum, la quale cioè ammette la prova contrarianota4 .

Come è evidente il debitore è notevolmente avvantaggiato dal poter opporre la prescrizione presuntiva: egli non è gravato dall'onere di provare un qualsiasi fatto estintivo del debito . Conseguentemente la domanda attorea intesa ad ottenere la condanna al pagamento del debito verrà respinta senza che il debitore debba dimostrare l'intervenuto pagamento, ovvero ogni ulteriore causa (satisfattiva o meno) di estinzione di esso.

Note

nota1

In questo senso anche Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.111 e Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol.I, Genova, 1978, p.415. Contra Grasso, voce Prescrizione, in Enc.dir., vol.XXXV, p.74, per il quale per la prescrizione presuntiva non si può parlare di vera e propria presunzione iuris tantum , poiché la prova contraria non può essere fornita con qualsiasi mezzo, bensì, (stante i particolari limiti per essa previsti), con la sola ammissione in giudizio o con il deferimento del giuramento decisorio. Secondo questa opinione sarebbe perciò preferibile assegnare a questa prescrizione una natura mista, differenziandola tanto dalla presunzione iuris et de iure quanto dalla presunzione iuris tantum.
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nota2

In ciò consiste propriamente il fondamento dell'istituto della prescrizione presuntiva: cfr. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.119.
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nota3

Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.414.
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nota4

Per effetto della prescrizione presuntiva diviene operativa, quindi, una inversione dell'onere della prova poiché sarà il creditore a dover dare la prova del mancato pagamento: cfr. Ferrucci, voce Prescrizione, in N.sso Dig.it., vol.XIII, p.652.
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Bibliografia

  • FERRUCCI, Prescrizione, N.sso Dig. it., XIII
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GRASSO, Prescrizione, Enc.dir.
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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