Prescrizione nelle obbligazioni solidali: interruzione, sospensione, rinunzia



L'art. 1310 cod.civ. dispone al I comma che gli atti con i quali il creditore determina l' interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure, inversamente, uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto rispettivamente riguardo agli altri debitori o agli altri creditori nota1.

Il II comma prosegue, in tema di sospensione della prescrizione, stabilendo che, quando se ne riscontri l'operatività nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido, essa non ha tuttavia effetto riguardo agli altri. In ogni caso il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori, ancorchè liberati in conseguenza della prescrizione.

Il III comma della norma in esame prevede infine che la rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; quando sia fatta in confronto di uno dei creditori in solido invece giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato a valersi dell'efficacia estintiva della prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione stessa.

Per quanto riguarda l'efficacia interruttiva di cui al I comma dell'art. 1310 cod.civ., essa sembra presupporre l'unicità del credito. Qualora infatti il credito potesse configurarsi come ripartito in un fascio di rapporti autonomi relativamente ad ogni debitore, le singole obbligazioni dovrebbero rimanere altrettanto distinte. Se la fattispecie dovesse essere costruita in questi termini non sarebbe semplice spiegare perchè, nel caso di solidarietà passiva, i condebitori, comunque soggetti estranei allo specifico rapporto di cui sia stato chiesto l'adempimento, debbano subire gli effetti sfavorevoli dell'interruzione della prescrizionenota2. Queste considerazioni sembrano valide anche nel caso in cui la fonte della solidarietà si rinvenga in titoli diversi, come può capitare quando un soggetto sia responsabile di un illecito direttamente ( ex art. 1218 o 2043 cod.civ.) ed un altro indirettamente ( ex art. 1228 o 2049 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. III, 260/77 ; Cass. Civ. Sez. III, 13022/95; Cass. Civ. Sez. III, 12390/95).

A questo riguardo giova rammentare che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 8 del 1975 (Corte Costituzionale, 8/75 ) ha escluso l'illegittimità del I comma dell'art. 1310 cod.civ. sostenendo la necessità logica che la prescrizione si interrompa per tutti i debitori del gruppo oltre che nei confronti di coloro ai quali siano stati rivolti gli atti interruttivi.

Questa statuizione rinviene un senso soltanto configurando l'obbligazione solidale come unitaria.

Quanto invece alla sospensione della prescrizione, si può ricordare che la natura delle cause che la determinano è strettamente connessa ai rapporti di natura personale tra debitore e creditore. Appare pertanto logico che la causa di sospensione della prescrizione intercorrente tra uno dei condebitori o dei concreditori in solido rispetto al creditore (o al debitore) non possa sortire effetto alcuno in relazione agli altri. Essa infatti concerne la condizione personale del singolo interessatonota3.

L'ultima regola posta dall'art. 1310 cod.civ., quella cioè della rinunzia a valersi dell'efficacia estintiva della prescrizione che produce i propri effetti soltanto a sfavore del debitore che l'abbia posta in essere, è consonante con i principi generali dell'inestensibilità degli effetti negativi delle vicende personali di uno dei condebitori nota4.

Note

nota1

Si tratta dell'unico caso in cui un atto compiuto nei confronti di un solo debitore estende i propri effetti svantaggiosi anche ad altri debitori (Mazzoni, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, Torino, vol.IV, 1999, p.384).
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nota2

Così Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv., dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1991, p.183.
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nota3

Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili ed indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p.313). Deve essere tuttavia precisato che il debitore che ha pagato, proprio in considerazione del fatto che la sospensione della prescrizione non opera nei di lui confronti, vanta diritto di regresso verso gli altri debitori per i quali l'obbligazione si è invece estinta.
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nota4

Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.735.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • MAZZONI, Costituzione in mora, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963

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