Prescrizione e decadenza dal diritto di accettare l'eredità (incapaci)



Ci si può interrogare circa l'applicabilità degli artt. 480 e 481 cod.civ. (che rispettivamente prevedono la prescrizione del diritto di accettare e la decadenza in esito al decorso del termine all'uopo stabilito dal giudice su impulso di soggetti interessati) anche nelle ipotesi in cui chiamati all'eredità siano soggetti che non possano accettare se non con il beneficio di inventario. Da questo punto di vista l'eventuale richiamo al modo di disporre dell'art. 489 cod.civ. non appare appagante nota1. Non è infatti in questione l'eventuale nullità dell'accettazione pura e semplice che fosse stata effettuata dal legale rappresentante dell'incapace, ciò che lascerebbe impregiudicato il diritto di quest'ultimo di procedere in un tempo successivo a validamente accettare con il beneficio di inventario.

Il problema è quello della perdita del diritto di accettare che segue al decorso del termine prescrizionale o (ciò che potenzialmente è più grave, stante la usuale brevità) decadenziale. Al riguardo prevale l'opinione secondo la quale non è possibile scorgere alcuna deroga rispetto alle regole generali in favore degli incapaci, in relazione ai quali pertanto si applicheranno le predette norme nota2. Nè un'eventuale accettazione pura e semplice, come tale invalida, potrebbe essere reputata idonea quantomeno ad interrompere il termine prescrizionale ovvero a far venir meno la decadenza. Con tutta evidenza, sarà comunque impregiudicato il diritto dell'incapace ad intraprendere l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del rappresentante legale nota3. Giova da ultimo precisare come il termine prescrizionale debba reputarsi sospeso per il tempo in cui il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale (art.2942, n. 1, cod.civ.). Nell'ipotesi sussistenza di un conflitto di interessi con quest'ultimo è stata fatta applicazione estensiva della predetta causa di sospensione (Cass. Civ. Sez.I, 2211/07).

Note

nota1

L'art. 489 cod.civ.apri presuppone un'eredità già accettata, stabilendo l'insensibilità del minore alla decadenza dal beneficio per l'ipotesi in cui il di lui rappresentante legale non compia nei termini di legge le formalità prescritte. La norma non disciplina invece l'ipotesi della mancata accettazione dell'eredità in conseguenza della condotta omissiva del rappresentante legale (Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.191), nei cui confronti il minore potrà solo esercitare il diritto al risarcimento dei danni (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 140).
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nota2

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.200 e Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione dell'eredità, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XLII, Milano, 1961, p.197.
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nota3

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.245.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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