Prescrizione della azione di impugnazione del testamento per incapacità



Nelle ipotesi di cui all'art. 591 cod.civ. (difetto della capacità di testare) il negozio testamentario può essere assoggettato ad impugnativa da chiunque vi abbia interesse nota1. L'azione relativa si prescrive entro cinque anni, a far tempo dal giorno in cui sia stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie .

Come è evidente, il termine prescrizionale quinquennale è connotato, nella materia in esame, da un peculiare dies a quo : cioè quello del giorno dell'esecuzione della disposizione testamentaria nota2.

Ciò presuppone:
  1. l'apertura della successione;
  2. l'accettazione dell'eredità;
  3. un'ulteriore attività, intesa alla concreta realizzazione della volontà testamentaria (la consegna del bene all'erede etc.).

A quest'ultimo riguardo è stato deciso come rientri nella nozione di "atto di esecuzione" non soltanto anche la condotta gestionale consistente nella apprensione dei frutti riguardanti anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, in caso di istituzione di un erede universale, sia indispensabile che costui debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l'intero universum ius defuncti (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4449/2020).

Note

nota1

La dottrina prevalente (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.498; Cicu, Testamento, Milano, 1969, p.113; Giannattasio, Delle successioni, in Comm. cod. civ., redatto a cura di magistrati e docenti, Torino, 1968, p.58; Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, vol.I, 1988, p.8) configura questa ipotesi come annullabilità assoluta, poichè la legittimazione ad esperire l'azione non spetta a soggetti predeterminati, ma a chiunque vi abbia interesse. Questa eccezione viene spiegata considerando che nel testamento manca, a differenza dei contratti, una parte nel cui interesse l'annullabilità sia posta. Non si potrebbe poi parlare di nullità, perchè, in assenza di impugnazione, il testamento è perfettamente efficace.
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nota2

Cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., dir, da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.77; Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., vol.II, 1958, p.474. Non sarebbe perciò sufficiente nè l'apertura della successione, né la pubblicazione del testamento e neppure la semplice conoscenza in capo al testatore del vizio inficiante la validità del testamento. La decorrenza opererà dal giorno in cui è stato effettuato l'atto esecutivo, anche quando l'erede abbia dato esecuzione alle disposizioni testamentarie senza conoscere l'incapacità del de cuius.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988


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