Prescrizione dell'azione intesa a far valere l'indegnità



Accogliendo la costruzione secondo la quale l'indegnità (art.463 cod.civ. ) non è immediatamente operativa, venendo meno la delazione in favore dell'indegno soltanto in esito alla pronunzia giudiziale, è agevole configurare la relativa azione come soggetta a termine prescrizionale ordinario decennale. Il dies a quo coinciderebbe con quello dell'apertura della successione nota1. Detto termine si accorderebbe perfettamente con il termine prescrizionale di analoga durata posto dall'art.480 cod.civ. ai fini dell'accettazione dell'eredità. Si rifletta sul fatto che il promuovimento stesso dell'azione di indegnità possiede la valenza di un'accettazione tacita (art.476 cod.civ. ) nota2.

All'opposto, rispetto a questa costruzione, si pone chi reputa l'azione imprescrittibile, sostanzialmente qualificandola in chiave di petizione dell'eredità (art. 533 cod.civ. ) nota3. Nel corso del giudizio i chiamati in subordine (o i coeredi) agirebbero contro l'indegno, essendo gravati dall'onere di provare da un lato la propria qualità ereditaria, dall'altro la situazione di indegnità.

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Note

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Taluni distinguono a seconda se la causa d'indegnità sia anteriore o posteriore alla morte del de cuius : nel primo caso il termine di prescrizione decorrerà dall'apertura della successione, nel secondo caso invece occorrerà valutare il giorno della commissione del medesimo, a prescindere dalla conoscenza o meno della causa di indegnità da parte degli interessati a farla valere (Moscati, L'indegnità, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.81). Occorre inoltre rilevare che la decorrenza del termine in parola è del tutto indipendente da quella relativa al termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Esso decorrerà pertanto anche nel caso in cui l'indegno sia stato istituito erede sotto condizione sospensiva (Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.177).
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nota2

Giova al riguardo anche una riflessione sulla portata del III comma dell'art.480 cod.civ., ai sensi del quale il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi è stata accettazione e, successivamente, l'acquisto dei chiamati precedenti (nella fattispecie l'indegno) sia venuto meno (in esito cioè alla pronunzia giudiziale). Se il fatto stesso di aver promosso l'azione vale quale accettazione tacita d'eredità, la norma potrebbe nella fattispecie essere bollata come inutile. Non è così: si pensi all'ipotesi in cui soltanto alcuni dei chiamati in subordine svolgano azione intesa a far dichiarare l'indegnità dell'erede e che, in esito ad un lungo giudizio, la detta domanda sia accolta. Qualora non esistesse la disposizione in esame, più non potrebbero i detti chiamati che non avessero partecipato al giudizio (dando per scontato che, relativamente ad esso, non si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario) conseguire l'eredità, essendo ormai prescritto il loro diritto per il decorso del termine decennale.
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nota3

Cfr. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.143.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • MOSCATI, L' indegnità, Torino, Tratt. di dir.priv. diretto da Rescigno, 1982

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