Prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria



La necessità di evitare che la sorte degli atti suscettibili di azione revocatoria rimanga a lungo sospesa, con evidente lesione del generale interesse alla sicurezza delle relazioni giuridiche e della certezza dei diritti, ha indotto il legislatore a stabilire che la prescrizione dell'azione revocatoria sia più breve di quella decennale ordinaria. Ai sensi dell'art. 2903 cod.civ., infatti, l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, a prescindere dalla circostanza che il creditore ne fosse a conoscenza nota1. Si veda tuttavia Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4049 del 9 febbraio 2023 che, coordinando la citata norma con il principio contra non valentem agere non currit praescriptio (art. 2935 cod.civ.) ha sancito come esso decorra dal tempo della trascrizione. e non da quello della stipula dell'atto soggetto a pubblicità immobiliare.

Il termine quinquennale decorre anche se il credito da tutelare non è esigibile, è contestato o soggetto ad accertamento (Cass. Civ. Sez. I, 2400/90 ; Cass. Civ. Sez. I, 1712/98 ; Cass. Civ. Sez. III, 591/99 ). Secondo parte della giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 12144/99 ) la disposizione in esame si applicherebbe anche a tutela di semplici posizioni di aspettativa, poichè l'art. 2901 cod.civ. avrebbe accolto una nozione lata di "credito", comprensiva cioè anche di ragioni e di aspettative giuridicamente tutelabili.

Non essendo diversamente e più specificamente disposto si ritiene che il detto termine prescrizionale operi anche per la revocatoria fallimentare, con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento (Cass. Civ. Sez. I, 12317/99  ; Cass. Civ. Sez. I, 8173/97 ) nota2. Peraltro quando si trattasse di diritti da far valere nell'ambito di società, si veda la sospensione della stessa prescrizione disposta dall'art. 2941, nn. 6 e 7 : si tratta di disposizioni normative che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento giudiziale alla amministrazione altrui ovvero tra le persone giuridiche ed i loro amministratori, finchè dura la gestione dell'amministrazione. In questi casi il legislatore ha ritenuto di prevedere la neutralità, ai fini del decorso del termine prescrizionale, di specifici intervalli temporali in cui operano specifiche cause di sospensione per le evidenti difficoltà che potrebbero sorgere in capo ai titolari del diritto tanto a conoscere dei fatti che legittimano l'esercizio del diritto, quanto a far valere il diritto stesso nei confronti di determinati soggetti nota3.

Note

nota1

Il termine si computa dalla data dell'atto, assunta come data di compimento dell'atto di disposizione: cfr. Bigliazzi Geri, Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, in Comm. cod. civ., vol. VI, Torino, 1980, p.183.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.458.
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nota3

Occorre tuttavia notare che, stante il chiaro dettato normativo, è escluso che la disposizione in considerazione possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di enti sforniti di personalità giuridica (in questo senso Troisi, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. VI, Torino, 1980, p.586).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BIGLIAZZI - GERI, Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, Torino, Comm. cod.civ., VI, 1980
  • TROISI, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, VI, 1980

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