Prescrizione del diritto di accettare l' eredità



Ai sensi dell'art. 480 cod.civ., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il dies a quo coincide con il giorno dell'apertura della successione o, nell'ipotesi di istituzione d'erede sottoposta a condizione sospensiva, dal giorno in cui si verifica l'evento che determina l'efficacia della delazione ereditaria oppure ancora, ai sensi dell'ultimo comma della norma, come modificato dal d.lgs. 154/2013, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione.
Per quanto attiene alla dinamica condizionale, la cosa si spiega agevolmente, considerando che soltanto quando si sia verificata la condizione sospensiva diviene attuale la delazione nei confronti dell'erede istituito sub condicione nota1 .

Si può reputare che il medesimo principio, la cui ratio deve essere ravvisata nella regola generale di cui all'art. 2935 cod.civ. (contra non valentem agere non currit praescriptio), debba valere anche per i nascituri e per gli enti non riconosciuti, pur se non espressamente codificato nota2, mentre invece esso è stato codificato per il rapporto di filiazione oggetto di accertamento giudiziale.

Non contano semplici impedimenti di fatto: in ogni caso il decorso del termine in oggetto estingue il diritto all'accettazione. Neppure l'eventuale pendenza di un giudizio volto ad accertare il destinatario della delazione ereditaria potrebbe valere al riguardo (Cass. Civ., Sez. II, 21687/2014). Nè conta l'eventuale sopravvenienza di attivo ereditario (Cass. Civ., Sez. II, 4695/2017).

L'aspetto più problematico si pone quando non vi sia stata accettazione dei primi chiamati. Interpretando a contrario l'art. 480 cod.civ. si ricava che il termine prescrizionale decorre anche per i chiamati in subordine, pure se costoro non sono concretamente in grado di esercitare un diritto (quello cioè di accettare) che non può considerarsi per loro attuale nota3. Si ritiene che questa discrasia si spieghi con la facoltà, il cui esercizio è comunque praticabile per i chiamati in subordine, di far fissare al giudice un termine decadenziale, entro il quale i primi chiamati debbano dichiarare se intendono accettare l'eredità (actio interrogatoria: art. 481 cod.civ. ) nota4. Una volta decorso infruttuosamente questo termine, ovviamente ben più breve di quello prescrizionale previsto dall'art. 480 cod.civ., il chiamato in subordine potrà compiere l'accettazione, così acquistando l'eredità.

Il principio vale anche nel caso di successiva scoperta di un testamento.
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia.
La scelta del legislatore, come in tutte le ipotesi di prescrizione, è finalizzata al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili nota5..

Occorre rilevare che, ai sensi del III comma dell'art. 480 cod.civ., il termine invece non corre per i chiamati ulteriori (es.: i coeredi in accrescimento, gli eventuali chiamati in sostituzione), se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e, successivamente, il loro acquisto ereditario è venuto meno. E' infatti evidente, in questo caso, che soltanto ex post, venuta meno la delazione dei primi, per i chiamati in subordine vi è la possibilità di accettare l'eredità. Si pensi all'ipotesi dell'indegno, la cui delazione ereditaria sia venuta meno all'esito della relativa pronunzia. E' soltanto a far tempo da quest'ultima che diviene possibile accettare per il chiamato ulteriore. Secondo un'opinione la disposizione dovrebbe rinvenire applicazione anche in favore dei chiamati in primo grado che "non sappiano di essere tali per essersi verificata una situazione di accettazione e di (apparente) relativo acquisto da parte di chiamati anteriori solo apparenti." nota6.. Non operano invece le cause di sospensione della prescrizione "ordinarie" di cui agli artt. art.2941 e 2942 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8776/2013).

E' infine il caso di precisare, anche se la legge è muta sul punto, che nell'ipotesi di cui al III comma dell'art.480 cod.civ. la prescrizione riprende a correre dal giorno in cui è venuto meno l'acquisto in forza del quale si era in precedenza verificata la causa di sospensione del termine prescrizionale (si pensi al passaggio in giudicato di una pronunzia in forza della quale tale acquisto sia venuto meno). In questo caso, al tempo già trascorso dall'apertura della successione fino all'evento sospensivo dovrà essere sommato il tempo decorrente dal momento in cui la sospensione è venuta meno nota7.

Note

nota1

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.164; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.77.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.171.
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nota3

In questi casi l'ignoranza, da parte del chiamato successivo, dell'apertura della successione costituisce un semplice impedimento di fatto: Vitucci, voce Prescrizione (dir.civ.), in Enc.giur.Treccani, p.10.
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nota4

Si tratta di un'opinione ampiamente condivisa in dottrina: cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara, 1981, p.237; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.287; Grosso-Burdese, op.cit., p.169. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16426/12
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nota5

Cfr Cass. Civ., Sez. II, 264/13, e sentenze precedenti: Cass. Civ., Sez. II, 1933/93 e 12575/00.
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nota6


In questo senso Grosso-Burdese, op.cit., p. 170.
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nota7

Discussa è l'applicabilità delle norme in tema di interruzione della prescrizione. A fronte dell'opinione che ritiene che dovrebbero trovare applicazione tutte le norme previste per la prescrizione (Schlesinger, voce Successioni, in N.mo Dig.it., p.758), si riscontra un'opposta e prevalente interpretazione che esclude tale conclusione: in particolare si afferma che, nell'accettazione d'eredità, non si possa fare applicazione della interruzione a seguito di attività svolta dal titolare ex art.2943 cod.civ., sulla base della considerazione che l'esercizio del diritto, in questa fattispecie, determina la consumazione del diritto stesso e quindi, l'accettazione dell'eredità (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.169; Ferri, op.cit. , p.283; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.127; Grosso-Burdese, op.cit. , p.143). Per quanto riguarda invece l'art.2944 cod.civ. , cioè l'interruzione del termine a seguito di riconoscimento, si sottolinea (Prestipino, op.cit. , p.232) che la mancanza di un soggetto passivo del diritto di accettare renderebbe del tutto irrilevante, ai fini della interruzione della prescrizione, il riconoscimento della qualità di erede del primo chiamato fatta da un chiamato in subordine o da un creditore (tale rinunzia varrebbe tuttalpiù come rinunzia tacita alla prescrizione ex art.2937 cod.civ.).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971
  • VITUCCI, Prescrizione, Enc.giur. Treccani, XXIV, 1991

Prassi collegate

  • Quesito n. 331-2014/C, Rinuncia all’eredità decorso il termine per accettare

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