Prescrizione del diritto dell'acquirente di cosa altrui



La qualificazione della vendita di cosa altrui come automaticamente operativa in esito all'acquisto della cosa ad opera del soggetto obbligato, porta con sè una peculiare problematica, con riferimento alla disciplina della prescrizione del diritto dell'acquirente.

Si pensi al caso di Tizio che vende a Caio un appezzamento di terreno che in quel momento appartiene a Sempronio. Cosa riferire dell'eventualità in cui l'acquisizione da quest'ultimo intervenga oltre il termine di dieci anni?

Prescindiamo da ogni considerazione relativamente al fatto che nella vendita di cosa altrui si impone la previsione di un termine entro il quale il venditore deve far acquisire all'acquirente la proprietà della cosanota1 . E' possibile sostenere che, qualora il venditore abbia acquistato il bene dal terzo successivamente al decorso del termine prescrizionale del diritto dell'acquirente a divenire proprietario del medesimo bene (scaturente dalla vendita conclusa ai sensi dell'art. 1478 cod.civ.), non si produca l'effetto traslativo-acquisitivo (proprio per lo spirare del detto termine) in favore dell'acquirente, rimanendo piuttosto in capo a colui che l'aveva alienato come altrui? In giurisprudenza è stata data al quesito una risposta articolata, sulla scorta dell'osservazione che, in difetto di una manifestazione da parte dell'alienante intesa a negare la consistenza del diritto dell'acquirente, non potrebbe essere allegata l'efficacia estintiva della prescrizione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6977/86 ). Con ciò implicitamente si viene a riconoscere che la riposta avrebbe potuto essere diversa nell'ipotesi in cui l'alienante, nell'acquistare la cosa dal terzo, avesse manifestato di non reputarsi obbligato alla stipulazione ex art. 1478 cod.civ. precedentemente conclusa, a motivo dell'estinzione del diritto in esito al decorso del termine prescrizionale.

Note

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Perciò, in caso di mancanza di un termine convenzionale, le parti potranno agire ex art.1183 cod.civ. per ottenere la fissazione di un termine ad opera del giudice: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.55.
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Bibliografia

  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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