Prescrizione del diritto dell'acquirente (vendita di immobili)



Ai sensi dell'art. 1541 cod.civ. (dettato in tema di vendita immobiliare) sia il diritto del venditore al supplemento, sia quello del compratore alla diminuzione del prezzo e al recesso dal contratto ( rectius : alla revoca) per l'ipotesi in cui la misura del bene si fosse palesata diversa rispetto a quella pattuita, sono soggetti al termine prescrizionale breve di un anno decorrente a far tempo dalla consegna dell'immobile nota1.

Cosa dire circa il dies a quo nell'ipotesi in cui il vincolo negoziale si sia perfezionato successivamente alla consegna (che sia già intervenuta per altra causa, es. per prendere visione del bene ovvero in tutti i casi in cui l'acquirente fosse già detentore o possessore dell'immobile per averlo in precedenza locato, comodato, assunto in usufrutto)? In questo caso la decorrenza del termine annuale non potrebbe non essere ancorata al tempo del perfezionamento del contratto di compravendita nota2.

Note

nota1

La brevità del termine viene giustificata in dottrina (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.199) con la necessità di eliminare il prolungarsi di uno stato di incertezza nelle situazione dei beni immobili che ne paralizzerebbe la circolazione.
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nota2

In questo senso Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, 1972, p.250 e Carpino, La vendita con patto di riscatto, la vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita di eredità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.350.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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