In tema di contratto in genere l'art.
1442 I comma cod.civ. prevede che l'azione volta ad ottenere l'annullamento
è soggetta a prescrizione quinquennale, termine ben più breve di quello ordinario decennale nota1.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il
dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale coincide con il giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
L'onere di provare che la scoperta dell'errore o del raggiro, o che la cessazione delle minacce è verificata entro e non oltre il quinquennio anteriore al momento in cui viene intentata l'azione di annullamento, grava su chi agisce per far valere il vizio dell'atto
nota2.
Si tratta di disposizioni ispirate al principio
contra non valentem agere non currit praescriptio (art.
2935 cod.civ. )
nota3. Si badi alla formula di chiusura dell'art.
1442 cod.civ. , secondo la quale "negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto". Per effetto di tale disposizione, nell'ipotesi di contratto concluso da un soggetto in condizione di incapacità naturale, l'azione di annullamento si prescrive nel quinquennio decorrente dal giorno del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal recupero della capacità della parte
nota4.
L'azione di annullamento è inoltre a volte assoggettata a termini decadenziali più brevi, come nel caso dell'azione volta ad impugnare il matrimonio, ovvero in quella dell'azione di impugnativa delle deliberazioni con le quali sia stata decisa l'esclusione di un associato (cfr. III comma dell'art.
24 cod.civ. ).
Le singole ipotesi saranno partitamente e specificamente considerate.
Note
nota1
Così Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.671.
top1nota2
Cfr. Sacco, Le invalidità, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.491.
top2nota3
Maiorca, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1997, p.799.
top3nota4
Si tratta di una interpretazione generalmente accolta in dottrina: cfr. Pasca, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. IV, Torino, 1983, p.596.
top4Bibliografia
- MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ., IV, 1997
- PASCA, Cod.civ. annotato dir. da Perlingieri, IV
- SACCO, Le invalidità, Torino, Tratt.dir.priv.dir. da Rescigno, 1982