Una figura di lascito testamentario dalle ambigue connotazioni è prevista dall'
art.699 cod.civ. , in base al quale è valida la
disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza,
o per altri fini di pubblica utilità,
a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie.
La tematica è affine a quella della
sostituzione fedecommissaria, evidenziandosi un effetto analogo a quello di un patrimonio di destinazione privo di un riferimento soggettivo. Nella misura in cui l'oggetto della disposizione non è la proprietà del cespite, bensì i frutti (le rendite) da esso ritraibili, si palesa un'efficacia analoga a quella del vincolo di conservazione finalizzato alla destinazione alla successiva generazione. Secondo l'opinione maggioritaria la disposizione si sostanzierebbe in una deroga del principio di cui all'art.
698 cod.civ. , inteso a vietare il legato di usufrutto successivo
nota1.
A quale istituto ricondurre la disposizione di cui alla norma in esame?
Prevale l'idea che si tratti di un legato
nota2, i cui requisiti di validità consistono nella
determinabilità dei soggetti beneficiari in forza dei requisiti prefissati dal testatore ovvero ad opera dell'erede o di un terzo (cfr. II comma art.
631 cod.civ. ) e nella
finalità del lascito, con riferimento all'elencazione tassativa di cui alla norma in esame.
Assai labile è la distinzione fra il beneficio in oggetto e la c.d.
fondazione di famiglia nota3. Quest'ultima, come tale, deve comunque trarre vita da una specifica ed inequivoca disposizione del testatore intesa alla costituzione di un
distinto soggetto qualificato da finalità altruistiche (sia pure in qualche misura collegate con un vantaggio familiare)
nota4.
E' proprio dalla comparazione tra il
fine di pubblica utilità che deve connotare il lascito testamentario di cui all'art.
699 cod.civ. e
la sostanza del vantaggio per i soggetti beneficiati (premi di nuzialità, sussidi per avviamento alla professione) che nascono le maggiori perplessità. Deve ritenersi che, in qualche modo, i due aspetti siano sovrapponibili e coincidenti.
Note
nota1
Cfr. Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.562; Casulli, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, in N.mo Dig. it., p.990. Secondo Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.594, si tratterebbe piuttosto di una deroga alla disciplina sulla capacità di succedere ex art.
462 cod. civ..
top1nota2
In tal senso p.es. Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.424.
top2nota3
Sul punto si vedano, tra gli altri, Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.553; Amato, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1980, p.486.
top3nota4
Si confrontino Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.645; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.154; De Giorgi, Fondazioni di famiglia, in Riv. dir. civ., vol. II, 1973, p. 301; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p. 197. Diversamente dalla disposizione di cui all'
art.699 cod.civ., ove il testatore provvede a beneficiare direttamente una serie di soggetti da lui indicati, che diventano titolari di un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell'erede o dell'onerato, nella istituzione di una fondazione il testatore si limita ad indicare beni che devono costituire la dotazione di una futura fondazione, soggetto giuridico autonomo incaricato di effettuare determinate prestazione a favore dei beneficiari.
top4Bibliografia
- AMATO, Torino, Cod.civ.ann. a cura di Perlingieri, 1980
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
- CASULLI, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, N.mo Dig. it.
- DE GIORGI, Fondazioni di famiglia, Riv.dir.civ., II, 1973
- TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
Formulari clausole contrattuali
Trust familiare