Premessa



Alcune delle modifiche introdotte nelle disposizioni del codice civile sul diritto societario dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 hanno un notevole rilievo dal punto di vista fiscale.
Per questo motivo il Governo ha incaricato un'apposita Commissione (presieduta dal professor Gallo), di studiare il coordinamento della normativa tributaria con il mutato scenario giuridico. La Commissione ha presentato i risultati del proprio lavoro alla fine del mese di agosto del 2003.
Parallelamente, il Governo varava uno schema di decreto delegato di attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (Legge 7 aprile 2003, n. 80) destinata ad incidere radicalmente sulla tassazione dei proventi derivanti dalle azioni e dei titoli ad esse equiparate. In quella sede, ci si rendeva conto della necessità di introdurre le norme di adeguamento al diritto societario nell'articolato del decreto delegato; pertanto, in sede di conversione in L. 24 novembre 2003, n. 326 , del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato introdotto, nell'art. 39 , il XIV comma octies, con il quale è stato integrato l'art. 10 della L. 7 aprile 2003, n. 80, per disporre che i DD.Lgs. di attuazione degli artt. 3 e 4 tengano conto della riforma del diritto societario attuata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366".
Il decreto legislativo di riforma del sistema fiscale nazionale definitivamente approvato (D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), ha quindi adempiuto alla delega integrata, recependo però solo in parte i suggerimenti della Commissione Gallo e, in alcuni casi, adottando soluzioni radicalmente diverse da quelle proposte dalla Commissione stessa.
Alcune problematiche, peraltro, non sono state del tutto affrontate nota1; si deve ritenere, quindi, che esse saranno risolte dalla prassi o attraverso successivi affinamenti del testo legislativo.
In questa sede si individueranno le principali novità introdotte nel codice civile, aventi una rilevanza fiscale nota2.

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Note

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Cfr. Piazza, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale, in Il fisco, n. 5/2004, pp. 620 e ss.
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Nel regime ipotizzato dalla riforma tributaria vengono a configurarsi sei categorie di strumenti finanziari:
- le azioni emesse da società residenti in Italia;
- i titoli e strumenti finanziari similari alle azioni emessi da società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia;
- le partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti;
- le obbligazioni;
- i titoli similari alle obbligazioni;
- e i titoli atipici. Quest'ultima categoria è residuale.
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Bibliografia

  • PIAZZA, Azioni, obbligazioni e strumenti partecipativi nella riforma fiscale, Il Fisco, 5, 2004

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