Prelegato: nozione e dinamica attributiva



Ai sensi dell'art. 661 cod.civ. il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.

Comunemente si riferisce che la norma abbia risolto in termini positivi la questione della validità del prelegato nota1 , con ciò alludendo alle problematiche evocate sotto il vigore del codice civile del 1865 nota2 . Attualmente ogni questione è chiusa. La disposizione a titolo particolare che il testatore abbia disposto in favore del soggetto che sia stato parallelamente chiamato come erede deve considerarsi pienamente operativa. In altri termini, l'efficacia positiva della norma si manifesta nel consentire che il legatario il quale rivesta anche la qualità di erede, (dunque di onorato e di onerato, per l'appunto, pro quota, del legato) non vede la propria posizione di creditore degli eredi parzialmente compensata nota3 .

In questo senso si comprende l'utilizzo del termine "prelegato". Con esso si intende alludere al fenomeno in forza del quale il legatario che sia anche erede ha diritto di conseguire per intero quanto previsto a suo favore dalla disposizione a titolo particolare in prededuzione nota4 e, in aggiunta, la propria quota di eredità (assegnatagli per testamento o dalla legge) nota5 . Non basta: occorre anche chiarire che si ha propriamente prelegato soltanto quando la disposizione risulta a carico dell'eredità (vale a dire di tutti gli eredi), mentre in tutte le altre ipotesi si avrà un legato ordinario. In concreto valgono ad integrare la figura in esame espressioni quali: "mi saranno eredi in pari misura Tizio, Caio e Sempronio. A quest'ultimo lego, a carico di tutti, la somma di 1000" ovvero quali: "nomino miei eredi in parti eguali Tizio, Caio e Sempronio, a quest'ultimo legando anche l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 (avente un valore pari a 1.000)".

Dal punto di vista del contenuto economico delle attribuzioni un esempio potrà valere a chiarire il concetto. Si pensi ad un asse ereditario avente un valore di 4.600. Nel caso di cui sopra a Sempronio toccherà anzitutto (in prededuzione) il legato avente valore di 1.000. I residui 3.600 saranno ripartiti tra i coeredi in parti eguali. Pertanto Tizio e Caio risulteranno attributari ciascuno per 1.200. In definitiva Sempronio si avvantaggerà per un totale di 2.200 (1.000 a titolo di legato e 1.200 a titolo di erede), mentre i coeredi Tizio e Caio conseguiranno 1.200 per ciascuno. E' appena il caso di riferire come l'operatività di questo meccanismo rinvenga un limite nelle disposizioni in tema di successione necessaria.

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Note

nota1

Cfr. Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.333.
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nota

nota2

Faceva infatti difetto una specifica previsione normativa (cfr. gli artt. 945 , 972 e 1003 cod.civ. previgente). Ci si interrogava pertanto circa la validità (ma forse sarebbe stato il caso di parlare di efficacia) della disposizione a titolo particolare con riferimento alla parte di essa che sarebbe andata a carico del beneficiario nella propria parallela qualità di erede. V'era infatti chi evocava piuttosto la possibilità, in omaggio alla regola romanistica, di reputare nullo il prelegato con riferimento alla parte da imputare al coerede legatario, in forza della regola secondo la quale heredi a semetipso legari non potest. Cfr. sul punto Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, pp.47 e ss.. In buona sostanza la parte del lascito a carico del legatario in quanto anche erede si sarebbe convertita in porzione d'eredità, non potendo il legatario se non rivendicarla da se stesso.
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nota3

Ogniqualvolta il legato possieda carattere obbligatorio. Cosa riferire nell'ipotesi in cui venga in esame l'attribuzione di una cosa determinata esistente nell'asse? Indubbiamente essa verrà attribuita immediatamente al legatario, senza che possa farsi questione di uno scomputo, neppure pro quota, del valore di essa rispetto alla porzione ereditaria spettantegli in quanto successore a titolo universale.

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"In anteparte", così si esprimeva Azzariti in Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.515.
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nota5

Pare di differente avviso il Bonilini, op.cit., p.341 nella misura in cui recupera l'obbligo "del prelegatario di contribuire alla prestazione del prelegato proporzionalmente alla sua quota ereditaria" in sede divisionale. Infatti secondo l'A. citato nel corso della divisione occorrerà "detrarre, dalla quota del prelegatario, il valore della parte di prelegato gravante su lui stesso".Appare tuttavia chiaro che, in questo modo, si ha un recupero dell'antica regola romanistica, sia pure posticipato alla fase divisionale.Aderendo a questa impostazione nell'esemplificazione che viene fatta nel testo la dinamica attributiva sarebbe la seguente:

1) al legatario Sempronio toccherebbe in anteparte 1.000;

2) per quanto attiene alla sorte dei 3.600 residui la divisione dovrebbe essere operata tenendo conto del fatto che sarebbe da detrarre, dalla parte spettante al prelegatario in qualità di erede pari a 1200 un valore di 400 (vale a dire pari alla quota di un terzo corrispondente a quella porzione da mettere a disposizione per soddisfare il legato);

3) in definitiva a Sempronio spetterebbe un valore complessivo di 1.800 (1.000 a titolo di legato, 800 a titolo di eredità) mentre agli altri due eredi sarebbe destinato un valore di 1.400 per ciascuno.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964

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