Prelazione con effetti invertiti (società di capitali)




Si pensi al caso in cui nello statuto di una società per azioni o a responsabilità limitata sia contenuta una clausola di prelazione nell'eventualità in cui taluno dei soci decida di alienare la propria partecipazione sociale. Cosa riferire di quelle pattuizioni statutarie il cui effetto si sostanzi nel prevedere che, nel caso in cui uno dei soci intenda alienare le proprie azioni e gli altri non vogliano esercitare il diritto di rendersene acquirenti, questi ultimi possano subentrare ex latere cedentis, pro quota nel contratto di vendita al terzo? Si tratterebbe, in buona sostanza, di una sorta di prelazione invertita, per tale intendendosi il capovolgimento della dinamica che è propria della prelazione. Invece che garantire l'acquisto delle partecipazioni in vendita essa assicurerebbe la possibilità di vendere la quota del prelazionario (quantomeno in parte) ad un terzo.

La giurisprudenza ha avuto modo di pronunziarsi in senso negativo circa l'ammissibilità di una siffatta clausola. Il meccanismo prevedeva nella fattispecie la vendita di parte delle azioni di proprietà dei prelazionari (nella loro veste invertita di cedenti) proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno ed alla quantità delle azioni oggetto della vendita (Appello di Milano, 23/06/1997 ; Tribunale di Monza, 07/05/1997 ). In buona sostanza questa pattuizione verrebbe a far assumere la qualità di cedenti anche a coloro che, titolari della prelazione, avrebbero piuttosto avuto diritto ad acquistare parte della quota di colui che intendeva alienarla. Tale clausola è stata reputata nulla per contrarietà, sia pure indiretta, non soltanto al disposto di cui all'art. 2355 cod. civ. (sia pure nel testo previgente rispetto alla riforma del diritto societario: cfr. l'attuale art. 2355 bis cod. civ. ), bensì anche di quello dell'art. 1379 cod. civ. .

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