Prelazione



Prelazione significa preferenza: essa viene intesa come obbligo (derivante dalla legge o dalla volontà privata) di anteporre nella scelta del contraente un determinato soggetto. Ciò rimanendo impregiudicata l'insussistenza di un obbligo a contrattarenota1 . Se Tizio si deciderà a vendere sarà obbligato a preferire, per lo più a parità di condizioni, il soggetto titolare della prelazione.

Nell'ambito della prelazione vengono evocati fenomeni giuridici di vario tipo riconducibili tanto alla volontà privata quanto a valutazioni effettuate dal legislatore: quale esempio di quest'ultime si può rammentare la prelazione assistita dal c.d. retratto successorio (art. 732 cod.civ.).

La differenza fondamentale tra prelazione volontaria e legale è l'attitudine, limitata a quest'ultima, di porre, nelle ipotesi previste dalla legge, un vincolo opponibile ai terzi per il tramite di un distinto diritto di riscatto.

Note

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In tal senso Moscarini, voce Prelazione, in Enc.dir., vol. XXXIV, 1985, p. 981, il quale precisa che la prelazione non comprime la libertà del proprietario del bene di disporre dei propri diritti nè il risultato economico dell'alienazione.
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Bibliografia

  • MOSCARINI, La prelazione, Enc.dir.

Prassi collegate

  • Quesito n. 74-2009/C, Prelazione, retratto e garanzia per evizione

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