Poteri e tutela del chiamato all'eredità




Il chiamato all'eredità vanta una serie di poteri giuridici, tra i quali spicca la titolarità delle azioni possessorie e la possibilità di compiere una serie di atti di vigilanza e di conservazione che giungono fino al compimento di un'attività riconducibile alla straordinaria amministrazione (art.460 cod.civ. ). L'indagine che segue si farà carico di mettere a fuoco questi aspetti ed altri ancora, quali le condizioni alla cui stregua il chiamato è legittimato passivamente in ordine alle azioni promosse nei confronti dell'eredità (art.486 cod.civ. ), l'eventuale sussistenza di obblighi a carico del medesimo, il di lui diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per il compimento dell'attività oggettivamente utile per gli eredi quando abbia fatto successivamente rinunzia all'eredità (art.461 cod.civ. ). Infine si dirà del divieto di attivazione del chiamato di cui all'ultimo comma dell'art. 460 cod.civ. .

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