Poteri e limiti del testatore nella divisione



L'assegnazione delle porzioni da parte del testatore è connotata da un'ampia libertà: egli può infatti lasciare a ciascuno dei beneficiati beni in natura facenti parte dell'asse, anche se non in maniera omogenea. Ad esempio è possibile attribuire a Tizio un fondo rustico, a Caia un appartamento, a Sempronio un'azienda commerciale.

L'attività di formazione delle parti, pur anche quando fossero destinate a soggetti che rivestono la qualità di legittimari, è qualitativamente libera, non risultando applicabili le regole proprie della divisione ordinaria, di cui agli artt. 718 e 727 cod.civ. nota1. Non si può invece dire che il testatore abbia una pari libertà di attribuzione dal punto di vista quantitativo nota2.

Occorre anzitutto riferire di una limitazione di ordine generale, propria dell'intero fenomeno divisionale: la proporzione fra il valore della quota di diritto spettante a ciascuno dei condividenti e la porzione in concreto assegnata non può essere inferiore di oltre un quarto. Diversamente la divisione sarebbe soggetta ad impugnativa per rescissione (art. 763 cod.civ. ) nota3.

Ciò postula, con tutta evidenza, la predeterminazione della quota spettante a ciascuno dei beneficiari. In altri termini, se a Tizio, Caio e Sempronio, nominati eredi ciascuno per la quota di un terzo, vengono lasciati (singolarmente a ciascuno) cespiti di valore divergente e tale discrepanza eccede il quarto, la disposizione distributiva è rescindibile.

Diverso problema è quello di risalire a posteriori alla volontà del testatore in relazione alla quantificazione delle quote, non predeterminate, cioè in base ai beni assegnati a ciascuno dei coeredi (Cass. Civ. Sez. II, 6110/81 ). In questo caso non è certamente possibile introdurre il rimedio specifico predetto (la rescissione), rimanendo aperta la possibilità di agire con l'azione di riduzione ogniqualvolta la disposizione si traduca in un atto lesivo della quota di riserva.

Un'ulteriore limitazione alla formazione degli assegni divisionali attiene alla necessità per il testatore di contemplare i legittimari (art. 735 cod.civ. ). Quando infatti vi siano soggetti che rivestono la qualità di riservatari la legge vuole infatti evitare l'eventuale esercizio dell'azione di riduzione. A questo fine occorre che venga dal testatore attribuita loro la porzione spettante.

Anche a questo proposito si tratta di un limite soltanto quantitativo, attinente cioè ad un valore che si vuole comunque assicurato ai legittimari. Dal punto di vista qualitativo, vale a dire della composizione dell'attribuzione, il testatore si deve infatti ritenere libero (se si prescinde dal limite intrinseco nel disposto di cui all'art. 549 cod.civ. ) nota4. L'art. 734 cod.civ. prevede infatti che il testatore abbia la possibilità di comprendere nella divisione anche la parte non disponibile.

Note

nota1

In tal senso si vedano Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.204; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p.761; Carusi, Le divisioni, Torino, 1978, p.247.
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nota2

Cfr. Burdese, La divisione ereditaria, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.263; Marinaro, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. II, Torino, 1983, p.558; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.766.
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nota3

Tra gli altri Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), in N.sso Dig. it., vol. VI, 1960, p.58; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1203; Forchielli, cit., p.186.
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nota4

Così Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.81; Padovini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.385.
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Bibliografia

  • AMADIO, La divisione del testatore, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • CARUSI, Le divisioni, Torino, 1978
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato a cura Perlingieri, II, 1983
  • PADOVINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 380-2014/C, Divisione fatta dal testatore e genericità delle espressioni utilizzate

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