La ricognizione dei poteri dell'indegno relativamente all'eredità rispetto alla quale vanterebbe diritti successori dipende in modo diretto dalla concezione che si accoglie in riferimento alla natura giuridica dell'indegnità.
Adottando la prevalente opinione secondo la quale essa deve essere concepita quale
causa di esclusione dalla successione operativa soltanto all'esito della pronunzia che, accertandone i presupposti, la dichiari, occorrerà concludere nel senso della spettanza in capo all'indegno di tutti i poteri facenti capo al chiamato ai sensi dell'art.
460 cod.civ. nel tempo che precede l'accettazione e di quelli facenti capo all'erede successivamente all'accettazione
nota1.
Note
nota1
Prescindendo dalla teorica dell'indegnità quale incapacità a succedere, soltanto accogliendo l'impostazione di chi ha distinto, tra le cause di indegnità, quelle dalle quali scaturisce l'operatività immediata dell'esclusione dalla successione da quelle discendenti da comportamenti successivi all'acquisto dell'eredità, è possibile ipotizzare la carenza in capo all'indegno di qualsiasi potere relativamente al compendio ereditario(Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, pp.127 e 128).
top1 Bibliografia
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977