Possibilità dell'oggetto



L'oggetto del contratto deve essere innanzitutto possibile: l'art. 1347 cod.civ. incardina la valutazione di tale profilo nel tempo dell' efficacia e non in quello del perfezionamento dell'atto tutte le volte in cui vi sia cronologica posposizione del primo aspetto rispetto al secondo, a cagione dell'inserzione nel contratto di elementi accidentali quali termine iniziale o condizione sospensiva.

Si faccia il caso del contratto con il quale  Tizio si obbliga nei confronti di Caio a compiere un'opera che implica la soluzione di un problema impossibile da risolvere allo stato dell'arte. Si ipotizzi altresì che in esso sia contenuto un termine iniziale di efficacia di anni tre a far tempo dalla stipulazione. Qualora allo spirare di detto termine la tecnica fosse progredita in modo tale da rendere praticabile la soluzione del problema l'oggetto del contratto non si potrà certamente definire impossibile.

Il requisito della possibilità in genere pare riferirsi a nozioni naturalistiche e fattuali: si parla di impossibilità quando l'umana condotta non può attingere al risultato contemplato nel contratto , ovvero quando la cosa non esiste in rerum natura (es.: la vendita di lastre di uno speciale marmo, come il "Nero Varenna", le cui cave sono ormai esaurite)nota1 . Può tuttavia essere concepita anche un'impossibilità valutata dal punto di vista giuridico (es.: contratto di appalto che abbia ad oggetto la costruzione di un edificio su suolo assolutamente inedificabile, ovvero l'affitto di un bene improduttivo per propria natura intrinseca, un contratto di pegno relativo ad un ente immobiliare)nota2. E' stato reputato nullo, ad esempio, il patto costitutivo di servitù di parcheggio in favore di una determinata persona per difetto di predialità (Cass. Civ., Sez. II, 23708/2014).
L'impossibilità deve considerarsi giuridicamente tale anche quando il bene dedotto nel contratto è inutilizzabile secondo le esigenze dell'uso alla stregua dei provvedimenti amministrativi autorizzatori indispensabili a ciò.

Giova rilevare l'estrema delicatezza di questo tema: occorre infatti distinguere tra impossibilità giuridica dell'oggetto, illiceità di esso ed illiceità della causa nota3.

Si faccia l'esempio, già sopra accennato, di un contratto di appalto che avesse specificamente ad oggetto la costruzione di un immobile nella situazione di assoluta insussistenza di attitudine edificatoria del terreno. Si pensi anche al caso in cui i contraenti non si fossero avveduti di questa situazione del terreno, avendo pertanto concluso il contratto in discorso.

La distinzione riferita opera sotto il profilo della presenza o meno nel negozio del comune intento dei contraenti di dar vita ad un superamento dei limiti previsti dall'ordinamento , dei divieti previsti dalla legge (ciò che condurrebbe ad una valutazione in chiave di illiceità della causa). Nell'ipotesi in cui un tale intento facesse difetto, la mera contemplazione di un risultato giuridicamente impossibile a cagione dei menzionati divieti determinerebbe la nullità del contratto per impossibilità (giuridica) dell'oggetto.
Nel primo caso è presente un giudizio di riprovevolezza in rapporto all'intento dei contraenti che difetta nel secondo.

La differenza tra le due ipotesi è notevole, anche se la conseguenza è comunque la nullità a cagione dell'obiettiva inconciliabilità tra attuazione della volontà contrattuale e la legge che pone il divieto (Cass. Civ. Sez. II, 3690/77 )nota4. Se l'illiceità in discorso è ignorata dalle parti, rimane aperta la possibilità di far valere il difetto di conoscenza quale vizio del consenso, ciò che può importare annullabilità del contratto per errore (Cass. Civ. Sez. II, 4395/76 ).

L'impossibilità prevista dalla norma di cui all'art. 1347 cod.civ. è quella originaria.L'impossibilità sopravvenuta è presa invece in considerazione dalla legge quale anomalia funzionale del sinallagma, cui può seguire la risoluzione del contratto (cfr. artt. 1256 e 1463 cod.civ.)nota5.

Note

nota1

La dottrina tradizionale qualifica queste ipotesi come impossibilità fisica o materiale, in quanto la prestazione avrebbe per oggetto cose non esistenti in natura o attività praticamente irrealizzabili (Gabrielli, Il contenuto e l'oggetto, in I contratti in generale,  a cura di Gabrielli, t.1, Torino, 1999, p.677 e Galgano, Il negozio giuridico, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, III, MIlano, 1988, p.106); secondo un'altra interpretazione "il giudizio di possibilità non riguarda la concreta attitudine delle parti ad assolvere l'impegno assunto ma l'astratta realizzabilità di tale impegno, sia pure con l'impiego di uno sforzo diligente superiore al normale" (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.323). Secondo questa opinione, la nozione di impossibilità sembrerebbe dunque porsi in termini di qualità ed impegno del comportamento dovuto dal debitore più che in chiave di requisito oggettivo dedotto nella fattispecie contrattuale. Si tratterebbe cioè di una riflessione valida nell'ambito dell'individuazione dell'oggetto della obbligazione, che non potrebbe tuttavia essere accolta ove si dovesse distinguere tra oggetto del contratto ed oggetto dell'obbligazione. Occorre altresì notare che il giudizio di possibilità è caratterizzato da un'irrinunciabile oggettività, richiedendo l'esistenza di un'impossibilità intrinseca rispetto alla natura stessa della prestazione. Si dovrebbe pertanto prescindere dalla considerazione di qualsiasi impedimento di ordine soggettivo in capo alle parti, salva la possibilità di configurare una impossibilità soggettiva "quando si tratti di prestazione consistente in un facere infungibile, perché non potendo la prestazione effettuarsi da altri, l'impossibilità del soggetto obbligato si risolve in una impossibilità oggettiva" (Carresi, Il contenuto del contratto, in Riv.dir.civ., 1963, p.412).
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nota2

Santini-Bortolus, L'oggetto, in I contratti in generale, vol.VI, Torino, 2000, p.133.
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nota3

Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.155.
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nota4

Si sottolinea, tuttavia, che "la linea di confine tra impossibilità giuridica ed illiceità risulta chiara e precisa solo sul piano teorico, lasciando invece spazio a motivi di incertezza e confusione sul piano pratico" (Santini, Bortolus, L'oggetto, in I contratti in generale, vol.VI, Torino, 2000, p.134); analogamente Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.355, che ravvisa la difficoltà a distinguere impossibilità dall'illiceità nell'ipotesi di "contratto detto di sostituzione di maternità con cui una donna si obbliga verso una coppia committente a farsi fecondare, artificialmente od anche con fecondazione naturale, dal marito della suddetta coppia o da un terzo, ovvero a ricevere l'impianto di un embrione non suo. La nullità (di questo contratto) dipende dalla impossibilità e dall'illiceità dell'oggetto nonché dall'illiceità della causa, se sia previsto un corrispettivo". In ogni caso "la ragione pratica di distinguere l'impossibilità dalla illiceità, risiede nella parziale diversità di trattamento legislativo: anche il contratto impossibile è nullo, però trattasi di nullità non così radicale come quella che colpisce il contratto illecito. Infatti (...) la transazione su un titolo nullo è nulla soltanto quando la nullità dipenda da illiceità (art.1972 cod.civ. apri) ed il contratto di lavoro nullo "non produce effetto" per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione soltanto quando la nullità dipenda, del pari, da illiceità (art.2126 cod.civ.)" (Carresi, Il contenuto del contratto, in Riv.dir.civ., 1963, p.409). 
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nota5

Alcuni autori (Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1991, p.641) distinguono l'impossibilità sopravvenuta a seconda se sia totale o parziale: nel primo caso si avrebbe risoluzione del contratto ex art.1463 cod.civ. , nel secondo possibilità di ripristinare l'originario sinallagma secondo quanto disposto dall'art.1464 cod.civ..
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Bibliografia

  • CARRESI, Il contenuto del contratto, Riv.dir.civ., I, 1963
  • GABRIELLI, Il contenuto e l'oggetto , Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
  • SANTINI BORTOLUS, L'oggetto, Torino, I contratti in generale, VI, 2000
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1991

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