La nozione di
possesso mediato nota1 vale non solo a meglio illustrare la rilevanza delle due componenti di cui propriamente consta il possesso (quella soggettiva e quella oggettiva: il
corpus e l'
animus ), bensì anche a più chiaramente distinguere tra
detenzione e
possesso.
Tanto il legittimo possessore (es.: il proprietario della
res ) quanto chi possieda
sine titulo (es.: il ladro) esercitano un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto (di proprietà nell'esempio fatto), ciò che si compendia sotto il profilo soggettivo con il c.d.
animus rem sibi habendi. Se costoro mantengono il bene presso di sè, ne hanno anche il
corpus (ciò che corrisponderebbe, di per sè, prescindendo dall' animus, alla mera detenzione).
Quando l'uno o l'altro consegnassero la cosa ad un amico perchè ne facesse uso, ovvero ad una persona affinchè la custodisse (es.: consegna di un autoveicolo ad un parcheggiatore), non si spoglierebbero certo del possesso.
Essi non farebbero altro se non perdere (momentaneamente) la relazione materiale con il bene, vale a dire la detenzione, tuttavia mantenendone il possesso. L'amico al quale è stata comodata la cosa ne ha la detenzione, mentre colui che ne ha fatto consegna deve qualificarsi come il possessore mediato: mediato appunto in quanto il potere sulla cosa non viene più esercitato direttamente, bensì mediatamente attraverso il detentore. In ogni caso il possesso mediato (vale a dire
solo animo ) per essere veramente tale deve corrispondere ad una situazione atta a permettere che il possessore possa, sol che lo voglia, ripristinare il contatto materiale con il bene (Cass. Civ. Sez.II,
9226/05 ).
Note
nota1
Si confrontino Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.384; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.130; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.724; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.351.
top1Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994