Pluralità di custodi (responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia)




Ci si interroga circa l'individuazione del reponsabile del danno cagionato ex art. 2051 cod. civ. nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di soggetti qualificabili come "custodi". In tale eventualità ognuno risponderà solidalmente per i danni subiti dai terzi danneggiati in base al disposto del I comma dell'art. 2055 cod. civ. . E' sufficiente che le azioni od omissioni di ciascun soggetto abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, indipendentemente dai distinti e autonomi fatti illeciti o dalla violazione di norme giuridiche diverse (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 488/85 ).

Dal punto di vista processuale, nell'ipotesi fatta, la Cassazione non reputa sussistente litisconsorzio necessario tra i diversi custodi della cosa. Essendo la prestazione di custodia connessa ai poteri di uso, gestione ed ingerenza spettanti a ciascuno sulla cosa, la prestazione stessa non può considerarsi indivisibile, piuttosto evidenziando una natura solidale, con la conseguenza che ciascun obbligato-responsabile può essere dal danneggiato convenuto in giudizio separatamente (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2320/82 ).

I "concustodi" non sono invece responsabili ex art. 2051 cod. civ. l'uno verso l'altro. La detta norma trova applicazione unicamente a favore dei soggetti estranei al rapporto obbligatorio che lega tra loro i corresponsabili. Relativamente ai rapporti interni, troveranno applicazione il II e il III comma dell'art. 2055 cod. civ. , tenendo presente che, qualora il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, il giudice può far ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 6400/90 ).

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