Piccola proprietà contadina: le agevolazioni spettano nell'ipotesi di decreto di trasferimento nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare


Nella risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009 (vedi in CNN Notizie del 30 aprile 2009), l'Agenzia dell'Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, interviene a fornire chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare ad un decreto di trasferimento della proprietà di un terreno agricolo in favore una società agricola che ne ha ottenuto l'aggiudicazione a seguito di un'asta senza incanto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
In particolare, l'istante, società agricola a responsabilità limitata, nell'interpello rivolto all'Amministrazione finanziaria, chiedeva se, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, al decreto del tribunale di trasferimento della proprietà di un terreno agricolo potessero applicarsi le agevolazioni fiscali previste per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate, muovendo dal quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 3 ed art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 99/2004) afferma che, sussistendo i presupposti di cui alla Legge n. 604/1954, l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'esenzione dall'imposta di bollo, in base al combinato disposto di cui all'art. 1, comma 1 della Legge n. 604/1954 e dell'art. 21 della Tabella allega al D.P.R. n. 604/1972, sussiste anche in relazione agli acquisti di terreni agricoli da parte di società di capitali in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Passando quindi a considerare l'ambito oggettivo di applicazione di cui all'art. 1 della Legge n. 604/1954, l'Amministrazione finanziaria procede a verificare se il decreto di trasferimento emesso dal tribunale nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare integri il presupposto di applicazione delle agevolazioni in parola.
In proposito, nella risoluzione in commento si ribadisce quanto già affermato nella risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2008 in relazione alla necessità che l'art. 1 della Legge n. 604/1954 sia interpretato secondo i corretti canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale e, precisamente, avendo riguardo al criterio logico-sistematico ed alle novità normative succedutesi nel settore agricolo e tese a favorire la modernizzazione dell'attività agricola.
In quest'ottica, ad opinione dell'Amministrazione finanziaria, l'elencazione degli atti fiscalmente agevolati di cui all'art. 1 della Legge n. 604/1954 non è da reputarsi tassativa, dovendo di contro ritenersi ricompresi nella sfera di applicazione delle disposizioni agevolative di cui trattasi anche gli atti di trasferimento diversi da quelli espressamente elencati purché coerenti con la ratio legis.
Nella predetta risoluzione n. 3/E, l'Amministrazione finanziaria aveva precisato infatti che anche gli atti di conferimento di beni in società, benché non espressamente enunciati tra quelli di cui all'art. 1 menzionato, possono comportare l'applicazione delle agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, dal momento che la modernizzazione dell'attività agricola si concretizza, tra l'atro, anche nella possibilità di ricorrere alla costituzione di società e, di conseguenza, all'utilizzazione di atti tipicamente societari.
Alla luce di quanto dianzi riferito, quindi, l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento afferma che "l'acquisto di un terreno agricolo avvenuto per effetto del decreto di trasferimento emesso dal'autorità giudiziaria, a seguito di asta senza incanto, può usufruire delle invocate agevolazioni in materia di PPC, ed essere assoggettato, ai sensi del combinato disposto degli art. 1, comma 1, della Legge n. 504 del 1954 e 21 della Tabella allegata al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esentato dall'imposta di bollo".
Del resto, tale interpretazione ministeriale, come pure evidenziato nella risoluzione che sia annota, trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza che non riconosce carattere di tassatività all'elenco degli atti fiscalmente agevolati di cui all'art. 1 della Legge n. 604/1954.
Al riguardo, nella risoluzione in esame si fa menzione delle sentenze della Corte di Cassazione nn. 4409/1996 e 26394/2005 nelle quali si legge che "le agevolazioni fiscali, di cui all'art. 1 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, a favore della piccola proprietà contadina, spettano anche al coltivatore diretto che acquisti la sola nuda proprietà di un terreno da lui coltivato, atteso che la nozione di "atti inerenti" alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento…".
Nella risoluzione in esame si riporta altresì un passaggio della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12609/2008 in cui, tra l'altro, si afferma che "…la non tassatività dell'elenco (...) è avvalorata dall'osservazione che gli atti elencati non appartengono univocamente ad una sola categoria (per esempio atti inter vivos, di natura negoziale, derivativa, ed a titolo oneroso) (…). Se dunque è richiesta l'opera dell'interprete per sopperire all'imprecisione dell'elenco, non può dirsi che questo abbia di per sé e per effetto della chiara appartenenza di tutti gli atti espressamente inclusi ad una sola categoria giuridica, carattere esaustivo o, quanto meno, certamente esclusivo di quelli non menzionati".
Si rammenta, inoltre, che tale ultimo orientamento giurisprudenziale trova conforto in precedenti piuttosto datati della giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Suprema Corte, già nelle sentenze nn. 1535/1969 e 3401/1971, precisava che "se è vero che l'elencazione dei contratti che sono ammessi al beneficio fiscale dell'art. 1 della Legge n. 60471954 inizia con l'indicazione di una specie tipica (compravendita), è vero altresì che l'evolversi delle leggi concernenti la formazione della piccola proprietà contadina nel senso di una dilatazione delle norme di favore (…) lascia trasparire chiaramente la finalità perseguita dal legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento della proprietà della proprietà di un bene immobile (…). L'esclusione dei contratti che importano tale trasferimento , comunque denominati, si porrebbe in evidente contrasto con la ratio legis, che è destinazione dell'atto alla formazione della proprietà diretta coltivatrice".
Per completezza, si riferisce infine che tale linea interpretativa è stata accolta anche dal Consiglio Nazionale del Notariato. In particolare, nello Studio n. 67/2005/T, Imprenditore agricolo professionale e società agricole dopo il D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101. Aspetti tributari, est. Petteruti, si afferma che nonostante la netta indicazione contenuta nei numeri 1 e 2 dell'art. 1 della Legge n. 604 del 1954 (che si riferiscono ad atti di compravendita e permuta), i numeri successivi del medesimo articolo concedono certamente una maggiore apertura interpretativa, giacché riferiscono genericamente di atti di acquisto. Peraltro, nello Studio citato, conformemente all'orientamento giurisprudenziale richiamato, si evidenzia altresì che al di là della lettera della norma, una più ampia interpretazione dell'art. 1 della Legge n. 604 del 1954 pare consentita dalla ratio stessa della Legge che si rinviene nell'intenzione del legislatore di accordare il trattamento agevolato in generale a tutti gli atti che producano un trasferimento.

Maria Concetta Cignarella

Allegati:
Risoluzione n. 116/E ,Agevolazioni tributarie in materia di piccola proprietà contadina

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