E' oggi pacificamente ammesso che i creditori dell'erede possano esperire l'azione di petizione dell'eredità in via surrogatoria. E' evidente che la loro legittimazione sia configurabile solo quando sussistano i requisiti dell'azione surrogatoria ex
art.2900 cod.civ.: perciò non potranno agire in tutti quei casi in cui l'azione sarebbe diretta ad ottenere un diritto non surrogabile (tipico caso sarebbe quello in cui l'azione mira al riconoscimento della qualità di erede per l'attuazione di una disposizione testamentaria non patrimoniale)
nota1.
Note
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Nicolò, Surrogatoria-Revocatoria, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro VI, Bologna-Roma, 1958, pp. 7 e ss.; Cicu, Successioni per causa di morte, parte generale, Milano, 1954, p.245; Ferri, Successioni in generale, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.533; Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.529.
top1Bibliografia
- FERRI, Successioni in generale: della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, della rinunzia all'eredità, dell'eredità giacente, della petizione di eredità ( Artt.512-535), Bologna Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XVIII, 1968
- NICOLO', Surrogatoria-Revocatoria, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1958
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981