Perfezionamento ed efficacia della cessione del contratto



La cessione del contratto (art. 1406 cod.civ.) si perfeziona con la partecipazione necessaria del cedente, del cessionario (che diviene parte del contratto) nonché del contraente ceduto, il quale invece perde la qualità di parte in esito alla cessione. A questo proposito viene generalmente affermata la costitutività del consenso di quest'ultimo soggetto nota1.

Il consenso del contraente ceduto si differenzia dunque nettamente rispetto all'adesione all'accollo che venga posta in essere dal creditore accollatario (art. 1273 cod.civ.).

La volontà del ceduto può essere espressa anche a titolo preventivo, vale a dire in fase di stipulazione del contratto possibile oggetto di futura cessione (art. 1407 cod.civ.): la specifica ipotesi sarà assunta in considerazione separatamente. Normalmente la volontà del contraente ceduto viene in esame in un secondo tempo, in sede di conclusione dell'accordo di cessione.

In questo caso il momento del perfezionamento del contratto di cessione e quello dell'efficacia di esso vengono a coincidere. Quale conseguenza della manifestazione del consenso del contraente ceduto la cessione del contratto si può dire perfezionata e produttiva di effetti.

Nel caso in cui sia stato dato da un contraente l'assenso preventivo alla cessione, emerge invece la indispensabilità che il contraente ceduto sia messo a conoscenza della cessione. Egli infatti, pur avendo manifestato preventivamente la propria disponibilità alla sostituzione della parte contrattuale, ha il diritto di sapere che la cessione si è perfezionata e di conoscerne l'identità del cessionarionota2 . E' per questo motivo che l'art. 1407 cod.civ. richiede, ai soli fini dell'efficacia della cessione nei confronti del contraente ceduto ed impregiudicata la questione del perfezionamento dell'accordo, la notificazione ovvero l'accettazione della cessione stessa.

Note

nota1

In questo senso si veda Anelli, Cessione del contratto, in Riv.dir.civ., 1996, vol.II, p.276 e Carbone, Struttura e funzione del contratto di cessione, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.285, per il quale "soltanto la costruzione unitaria di questo istituto riesce a spiegare come il contraente ceduto possa inserirsi nel contesto pattizio tra cedente e cessionario, intervenendo nella determinazione delle clausole della cessione, ai sensi dell'art.1408, II comma e dell'art.1409 cod.civ. ". E' invece irrilevante che il contraente ceduto abbia preso visione del contratto di cessione, semprechè ciò non abbia dato causa ad una situazione invocabile quale vizio della sua volontà in ordine all'espressione del proprio consenso alla cessione (Cass.Civ. Sez.II, 6157/07 ).
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nota2

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.723.
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Bibliografia

  • ANELLI, La cessione del contratto, Riv.dir.civ., II, 1996
  • CARBONE, Struttura e funzione del contratto di cessione, Torino, Il contratto in generale, VI, 2000

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